Compenso per assistenza giudiziaria tributaria: chiarimenti del CNDCEC

Pubblicato il 14 novembre 2025

Il Pronto Ordini n. 95 del 13 novembre 2025 fornisce un importante chiarimento in materia di determinazione del compenso per l’attività di assistenza, rappresentanza e difesa giurisdizionale svolta dal dottore commercialista e dall’esperto contabile dinanzi all’autorità giudiziaria tributaria. Il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ribadisce che la liquidazione del compenso deve essere effettuata sulla base dei parametri professionali stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012 (riferiti proprio alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile) e non utilizzando i parametri previsti per la professione forense dal Decreto Ministeriale n. 147/2022.

Il chiarimento risponde a un quesito sottoposto da un Ordine territoriale relativo alla possibilità di rilasciare un parere di congruità della parcella predisposta secondo i parametri forensi. Il CNDCEC fornisce un orientamento chiaro, richiamando la normativa specifica che disciplina la professione del dottore commercialista e dell’esperto contabile nei casi di assistenza tecnica nel processo tributario.

Quesito sottoposto all’Ordine territoriale

L’Ordine di Bari ha ricevuto un’istanza di parere di congruità relativa a una parcella professionale emessa da un iscritto per attività di assistenza e rappresentanza giudiziaria dinanzi al giudice tributario. Il professionista aveva parametrato il compenso sulla base del Decreto Ministeriale n. 147/2022, contenente i criteri di liquidazione dei compensi degli avvocati, richiamando l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9266/2023.

Il quesito posto al CNDCEC era se tale istanza potesse essere accolta oppure dovesse essere rigettata motivando che, per la quantificazione del compenso, avrebbero dovuto essere utilizzati i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili, indicati nel Decreto Ministeriale n. 140/2012, in particolare nel Capo III e nella Tabella C allegata.

Il Pronto Ordini chiarisce in maniera puntuale che il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal Decreto Ministeriale n. 140/2012. Tale decreto:

NOTA BENE: L’applicazione dei parametri della professione forense non risulta, quindi, conforme al dettato normativo riferito alla categoria professionale del commercialista.

CNDCEC sulla corretta applicazione dei parametri professionali

Il CNDCEC ha ribadito che, ai fini della liquidazione del compenso per attività giudiziale in ambito tributario, deve trovare applicazione il Decreto Ministeriale n. 140/2012. A supporto di tale interpretazione, il Pronto Ordini n. 95/2025 evidenzia:

  1. La specificità dell’articolo 28, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 140/2012, che disciplina in modo espresso l’attività di predisposizione di atti, memorie e difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria.
    In particolare, il compenso deve essere determinato utilizzando le percentuali previste dal riquadro 10.2 della Tabella C, variabili dall’1% al 5% del valore economico dell’atto oggetto di impugnazione.
  2. Il richiamo operato dal Decreto Legislativo n. 546/1992, articolo 15, comma 2-quinquies, secondo cui il compenso dell’incaricato dell’assistenza tecnica deve essere determinato in base ai parametri riferiti alla specifica categoria professionale.
  3. La correttezza dell’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, che in molte pronunce precedenti ha confermato l’applicazione dei parametri del Decreto Ministeriale n. 140/2012 per i commercialisti nell’ambito della giurisdizione tributaria.
  4. L’eccezionalità dell’applicazione analogica di parametri di altre professioni, ammessa solo nei casi in cui il decreto di riferimento non contenga una disciplina espressa. Tale circostanza non ricorre per l’assistenza tecnica nel processo tributario, poiché disciplinata in modo specifico dal Decreto Ministeriale n. 140/2012.
Sulla base di tali considerazioni, il CNDCEC conclude che la richiesta di parere di congruità formulata secondo i parametri del Decreto Ministeriale n. 147/2022 possa essere legittimamente rigettata dall’Ordine territoriale, invitando eventualmente l’istante a integrare la documentazione applicando i parametri corretti.
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