Per i giudici tributari è vietata qualunque forma di consulenza

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Secondo il Consiglio di stato – sentenza n. 1478 del 12 marzo 2009 – qualsiasi forma di consulenza fiscale compromette la credibilità e l'autorevolezza del giudice tributario. Nella nozione di incompatibilità, infatti, vanno comprese tutte quelle situazioni e condizioni che incidono sulla funzionalità complessiva della giustizia tributaria; e ciò anche se l'attività del giudice si sia svolta presso uno studio associato. In proposito, lo stesso Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con la risoluzione n. 1/2009, aveva spiegato che la rappresentanza, l'assistenza e la consulenza sono attività vietate per i giudici tributari, anche qualora vengano esercitate in modo saltuario e occasionale o come attività accessoria a quella principale.
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