Procedure aziendali non rispettate? Sì al licenziamento del dirigente

Pubblicato il 16 novembre 2021

E’ stato definitivamente confermato il licenziamento impartito a una dirigente d’azienda alla quale era stato contestato di aver assunto comportamenti fortemente conflittuali nei confronti del datore e non rispettosi dei processi aziendali.

Tra gli altri addebiti, le era stato imputato di aver criticato diffusamente l'operato dei suoi collaboratori e colleghi, assumendo nei loro confronti toni e modalità particolarmente aggressivi, nonchè, nello specifico, di aver accompagnato una email, indirizzata a soggetto esterno, con diversi rilievi polemici ed a tratti diffamatori circa l'operato della società datrice di lavoro.

Recesso giustificato da una ragione obiettiva e non pretestuosa

Con sentenza n. 34425 del 15 novembre 2021, la Suprema corte ha rigettato i motivi di doglianza promossi dalla dirigente contro la decisione di appello confermativa del licenziamento disciplinare, motivi ritenuti per un verso inammissibili e per il resto, comunque, infondati.

Secondo la Corte di cassazione i comportamenti accertati dalla Corte di gravame, unitamente alle ulteriori mancanze ravvisate - consistenti, peraltro, nella parziale omissione dei controlli antiriciclaggio - apparivano assolutamente idonei a ritenere la giustificatezza del recesso, per il quale sarebbe bastata una ragione obiettiva e non pretestuosa.

Ne conseguiva, sul punto, la correttezza delle conclusioni a cui erano giunti i giudici di appello.

Come detto, i motivi erano inoltre inammissibili, in quanto criticavano, essenzialmente, l'interpretazione della contestazione disciplinare, in realtà rimessa al giudice di merito e non censurabile se non per evidenti vizi logici o violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, nonché, in sostanza, la valutazione degli addebiti disciplinari e, dunque, dei fatti contestati, rimessa anch’essa alla discrezionale valutazione del giudice di merito.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pensione lavoratori precoci: c'è tempo fino al 31 marzo

19/03/2026

Compliance contributiva: arrivano gli ISAC

19/03/2026

Dirigenti Agenzie marittime. Rinnovo

19/03/2026

CCNL Olio e margarina Alimentari industria - Accordo del 26/2/2026

19/03/2026

Industria olearia e margariniera. Rol

19/03/2026

Aree di crisi industriale complessa: istruzioni per la mobilità in deroga 2026

19/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy