Composizione negoziata: compilazione della scheda per esperti indipendenti

Pubblicato il 16 ottobre 2024

Con informativa n. 126 del 10 ottobre 2024 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) illustra le modalità per la compilazione della scheda sintetica da parte dell’esperto indipendente.

Il decreto legislativo numero 136, emesso il 13 settembre 2024, introduce modifiche e integrazioni al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, originariamente formulato dal decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.

In particolare, il quinto comma dell'articolo 13, integrato dal Dlgs 136/2024, specifica le caratteristiche della scheda sintetica.

Questa scheda raccoglie dati essenziali per la definizione del profilo degli esperti e viene redatta seguendo un formato standardizzato, stabilito da un decreto del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023. Tale decreto regola anche la struttura della piattaforma telematica nazionale, i dettagli della lista di controllo, le procedure per l'esecuzione del test pratico e le linee guida del protocollo per la gestione della composizione negoziata in situazioni di crisi.

Utilità della scheda sintetica dell’esperto

Il documento che riassume il profilo professionale dell'esperto, come specificato nell'articolo 13, comma 5, del Codice della crisi, è progettato per assistere le commissioni regionali incaricate delle nomine, o altri soggetti responsabili, nel selezionare gli esperti indipendenti più adatti.

Questa scheda sintetica aiuta a individuare i profili professionali che meglio rispondono alle necessità specifiche di ciascuna impresa impegnata in un processo di composizione negoziata.

Il modello di scheda sintetica è fornito dalle Camere di Commercio che lo rendono accessibile ai professionisti attraverso una specifica piattaforma informatica.

Struttura della scheda

La scheda è strutturata come segue:

Compilazione

Dopo che l'Ordine di appartenenza comunica il nominativo del professionista alla Camera di Commercio competente e questo viene inserito nell'elenco regionale, il professionista è autorizzato a utilizzare la piattaforma informatica per redigere la scheda.

Una volta completata, viene automaticamente inviata all'Ordine di appartenenza per i controlli necessari.

NOTA BENE: La scheda sintetica è messa a disposizione del professionista tramite la piattaforma telematica. Il professionista, una volta registrato nell'elenco, ha la responsabilità di compilare personalmente la scheda, seguendo il formato stabilito.

Verifiche dell’Ordine

Le verifiche dell’Ordine hanno ad oggetto:

Precisazione del Cndcec

La specificazione resa dal Cndcec nell’informativa del 10 ottobre 2024, n. 126, mira a semplificare le operazioni di controllo degli Ordini di appartenenza.

L'esperto, già inserito nell'elenco, deve utilizzare il sistema informatico previsto per caricare sulla Piattaforma telematica tutti i documenti che dimostrano le sue esperienze professionali maturate.

Questo processo è essenziale per assicurare che le qualifiche e le esperienze dell'esperto siano correttamente documentate e controllate.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy