Compromesso di vendita necessario per godere dello sconto del 36% sulla costruzione del box

Pubblicato il 14 gennaio 2011 Con la risoluzione n. 7/E/2011, del 13 gennaio, l’agenzia delle Entrate affronta il tema della detraibilità del 36% - prevista dall’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 - per l’acquisto di box pertinenziali, nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell’atto di acquisto, ma in un orario antecedente alla stipula stessa.

Per sapere se il caso di specie rientra nell’ambito di applicazione del beneficio fiscale suddetto, l’Agenzia richiama quanto già precisato nella risoluzione n. 38/E/2008 e nella circolare n. 55/E/2002, e ribadisce che, a tal fine, quello che conta è il vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box che deve risultare dal compromesso di vendita, regolarmente registrato, anche nel caso di pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile.

Dunque, l’esistenza del compromesso di vendita registrato, anche nel caso di pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto definitivo di acquisto, fa applicare la detrazione fiscale del 36% d’imposta sui costi di costruzione. Viceversa, la mancanza di un documento preliminare a quello conclusivo che attesti che il box è destinato al servizio dell’abitazione, anche se tale destinazione pertinenziale sia attribuita nell’arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, fa venire meno la condizione per poter fruire dello sconto fiscale.

Conclude così la risoluzione n. 7/E: lo sfasamento temporale tra l’ora dell’emissione del bonifico e la stipula del rogito non compromette la possibilità di godere del beneficio della detrazione d’imposta, “in presenza, naturalmente di tutti gli altri requisiti prescritti”.
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