L’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’invio all’ENEA della comunicazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica non comporta la decadenza dal diritto alla detrazione fiscale.
Tale adempimento ha infatti natura meramente statistica e, in assenza di una disposizione normativa espressa, non può essere considerato elemento essenziale ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.
Una simile interpretazione non è desumibile neppure da un’analisi sistematica della normativa primaria e secondaria.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con l’ordinanza n. 15204 del 7 giugno 2025, confermando un orientamento già affermato con la sentenza n. 7657/2024 e successivamente consolidato nelle ordinanze nn. 8019, 12422 e 12426/2025.
Secondo tale orientamento, eventuali omissioni o ritardi nella trasmissione dei dati all’ENEA non determinano la perdita del diritto alle agevolazioni fiscali previste dall’ecobonus.
Ne consegue che il termine di 90 giorni per la comunicazione non ha carattere perentorio.
Di seguito il principio di diritto ribadito dalla Suprema corte:
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