Comunicazione ENEA oltre i 90 giorni: nessuna decadenza

Pubblicato il 10 giugno 2025

L’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’invio all’ENEA della comunicazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica non comporta la decadenza dal diritto alla detrazione fiscale.

Tale adempimento ha infatti natura meramente statistica e, in assenza di una disposizione normativa espressa, non può essere considerato elemento essenziale ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.

Una simile interpretazione non è desumibile neppure da un’analisi sistematica della normativa primaria e secondaria.

Comunicazione all’ENEA e diritto alla detrazione fiscale  

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con l’ordinanza n. 15204 del 7 giugno 2025, confermando un orientamento già affermato con la sentenza n. 7657/2024 e successivamente consolidato nelle ordinanze nn. 8019, 12422 e 12426/2025.

Secondo tale orientamento, eventuali omissioni o ritardi nella trasmissione dei dati all’ENEA non determinano la perdita del diritto alle agevolazioni fiscali previste dall’ecobonus.

Ne consegue che il termine di 90 giorni per la comunicazione non ha carattere perentorio.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione

Di seguito il principio di diritto ribadito dalla Suprema corte:

"in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, ai sensi dell'art. 4 del d.m. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto".
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