Comunicazione sindacale obbligatoria. Le dimissioni non contano

Pubblicato il 08 maggio 2012 Ai fini del raggiungimento della soglia delle cinque unità a partire dalla quale il datore è obbligato alla comunicazione sindacale dei licenziamenti, non devono essere contemplati tutti i tipi di cessazione del rapporto di lavoro. Ed infatti, non vanno considerate né le dimissioni, né le risoluzioni, né i prepensionamenti.

E’ quanto ricordato dal Tribunale di Milano con una sentenza pronunciata nell’ambito di una controversia attivata dalla Fiom-Cgil contro un’azienda concessionaria di servizi telematici, accusata di aver posto in essere un comportamento antisindacale per non aver provveduto alla comunicazione sindacale obbligatoria dopo il licenziamento intimato a quattro dipendenti ed il trasferimento disposto su altri due, i quali, successivamente, si erano dimessi.

Secondo i giudici milanesi, in particolare, il termine "licenziamento" deve essere inteso in senso tecnico, “non potendo essere assimilato ad un qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni, risoluzioni concordate, o prepensionamenti, pur quando tali forme di cessazione del rapporto siano riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze della forza lavoro che giustifica il ricorso ai licenziamenti”.
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