Comunione ereditaria, non applicabili le limitazioni a favore del coerede coltivatore diretto

Pubblicato il 27 settembre 2017

Nell’ambito della comunione ereditaria, ognuno dei coeredi è libero di trasferire la propria quota di fondo rustico all’uno o all’altro coerede e non sono applicabili, tra i coeredi, le limitazioni all’autonomia negoziale che discendono dalla prelazione riconosciuta all’articolo 8, ultimo comma, della Legge n. 590/1965 a favore del coerede coltivatore diretto.

E’ sulla scorta di queste conclusioni che la Corte di cassazione – sentenza n. 21050 dell’11 settembre 2017 - ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello, nell’ambito di una causa instaurata tra coeredi, aveva ritenuto che non potesse essere invocata da uno di questi al fine di sostituirsi ad altro coerede nell’acquisto di una quota ereditaria, la regola dettata dall’articolo 8 citato.

La controversia in esame era scaturita dopo che alcuni coeredi, divenuti per successione comproprietari di un compendio immobiliare costituito da un fondo rustico, avevano venduto le rispettive quote del fondo ad altro coerede.

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