Comunione legale Litisconsorzio necessario

Pubblicato il 09 maggio 2016

Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell’atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chiede al giudice una pronuncia che incide direttamente ed immediatamente sul diritto. Non può, invece, ritenersi tale, in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente ed immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, accogliendo il ricorso con cui il proprietario di un terreno aveva eccepito la mancata integrazione, nel giudizio di merito, del contraddittorio nei confronti del proprio coniuge, litisconsorte necessario in quanto moglie in regime di comunione dei beni e comproprietaria del fondo sul quale risultava eretta una costruzione colpita da ordine di riduzione in pristino (per mancato rispetto delle distanze minime legali).

Controversie distanza legale Coniuge in comunione litisconsorte

Nel caso di specie – ha sentenziato la Suprema Corte – si controverte dunque sul rispetto delle distanze dell’edificio costruito su un terreno in comunione legale ed è quindi necessaria la partecipazione del coniuge del ricorrente.

L’azione con la quale si chiede, nei confronti di uno dei comproprietari dell’immobile confinante, la rimozione o comunque l’arretramento a distanza legale di opere assunte come abusivamente eseguite – conclude la Corte con sentenza n. 8468 del 28 aprile 2016 - dà infatti luogo ad un litisconsorzio necessario passivo e la mancata citazione di uno dei litisconsorti costituisce vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

 

 

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