Conciliazione nei giudizi tributari, estinzione solo se alla proposta segue il versamento

Pubblicato il 14 luglio 2015

Con la sentenza n. 14547 depositata il 13 luglio 2015, la Corte di cassazione ha ricordato che nella conciliazione cosiddetta “postfissazione” in cui, nell’ambito del giudizio tributario, la proposta conciliativa è depositata dopo la fissazione dell’udienza e prima della trattazione in camera di consiglio, la Commissione tributaria è tenuta a rinviare l’udienza di trattazione della causa a una data successiva alla scadenza del termine concesso per il versamento, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza di rinvio dell’udienza di trattazione.

Ciò, in applicazione analogica della disciplina dettata per l’ipotesi di conciliazione cosiddetta “prefissazione” in cui la proposta è depositata prima della fissazione dell’udienza di trattazione.

Qualora poi alla proposta non consegua il citato rinvio e il versamento delle somme, l’eventuale sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è appellabile dall’Ufficio, che non può essere costretto all’esecuzione di una conciliazione inesistente, né privato della sua legittima pretesa di far valere l’interesse a una pronuncia sul rapporto giuridico controverso.

In definitiva, gli atti dichiarativi della conciliazione non determinano di per sé la cessazione della materia del contendere in quanto tale ultimo effetto si produce solo quando, con il versamento della somma concordata, gli stessi siano diventati efficaci e perfetti.

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