Concordato Attestatore ruolo chiave

Pubblicato il 09 giugno 2016

Nel corso di un’audizione presso la commissione Giustizia della Camera sul disegno di legge AC3671-bis, recante la delega del Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha formulato alcune osservazioni.

Nello specifico la categoria, come già sollecitato in una audizione del dicembre 2015, apprezza la volontà di procedere con una riforma organica delle discipline indicate, evidenziando le proprie perplessità sulla ragionevolezza degli interventi d'urgenza effettuati in passato per il tramite dello strumento del decreto legge.

Riguardo alla figura dell'attestatore del piano di concordato, la richiesta esplicita dei commercialisti è stata quella di non sminuire ruolo e funzioni di questa figura professionale. Lo stesso presidente Longobardi, audito insieme ai consiglieri nazionali delegati alla materia, ha affermato che: “non è condivisibile l'idea di fissare modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano. Si tratta di un'attività riservata all'attestatore indipendente, che viene declinata, su incarico del debitore, secondo gli ordinari canoni della diligenza professionale e in funzione della realtà e del caso specifico”.

Reato per chi ostacola l'attività dei revisori

Le Commissioni riunite (Giustizia e Finanze) della Camera dei deputati, nell'analizzare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/Ue in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, hanno posto come condizione un intervento del Governo, affinchè quest'ultimo trovi un rimedio alla situazione attuale prodotta dal Decreto legislativo n. 8 del 2016 in vigore da pochi mesi.

In base a questo provvedimento con il quale è stata prevista (insieme all'altro Dlgs n. 7/2016) una depenalizzazione di molti reati, infatti, anche per chi ostacola l'attività di revisione legale è subentrato un alleggerimento della condanna. Ora in caso di impedito controllo è prevista la sola sanzione amministrativa, mentre fino al 6 febbraio la fattispecie configurava un reato proprio degli amministratori della società assoggettata a revisione legale anche se la sanzione prevista era esclusivamente pecuniaria, con un’ammenda fino a 75mila euro.

Tenendo conto degli effetti che si sono venuti a creare al riguardo, la Commissione Giustizia della Camera ha sollecitato la “ripenalizzazione” dell’impedito controllo, chiedendo che torni ad avere rilevanza penale la condotta di chi ostacola l’attività dei revisori.

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