Concordato in bianco nell’ampia disamina dell’Irdcec

Pubblicato il 07 marzo 2014 Lo scorso anno il decreto del fare - dl 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 - ha apportato modifiche al concordato con riserva, cosiddetto pre-concordato o “in bianco” per via della possibilità (ex art. 161, comma 6, della l. fallimentare) di presentare il nuovo piano industriale e finanziario per contrastare la crisi aziendale successivamente alla domanda di ricorso al concordato.

Le modifiche

Hanno rafforzato i poteri informativi del Tribunale e dei creditori, ed attribuito una nuova funziona di vigilanza al commissario giudiziale, al fine di contrastare il rischio che la tipologia di concordato in oggetto possa mascherare il mero tentativo di ritardare la dichiarazione di insolvenza.

Recentemente, anche il decreto Destinazione Italia ha ulteriormente ritoccato lo strumento, che dà la possibilità di evitare il fallimento attraverso l’emersione tempestiva della crisi d’impresa, fissando ulteriori paletti alla prededucubilità dei crediti sorti con la domanda.


La disciplina secondo l'Irdcec

In merito alla disciplina Irdcec, l’Istituto di ricerca dei commercialisti, ha redatto la copiosa e puntuale circolare 38 del 2014, dal titolo “Concordato in bianco,procedura e aspetti della governance”.

Nella disamina, si segnala il capitolo che tocca gli atti di straordinaria e di ordinaria amministrazione. In assenza di esplicite indicazioni, il documento aiuta a precisare quali siano gli atti che possono essere ricondotti al concetto di ordinaria amministrazione di un’impresa in crisi e quali siano quelli che non possono esservi ricondotti poiché rientrano tra gli atti straordinari, legati strettamente a profili di urgenza, per cui va presentata la richiesta di autorizzazione.
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