Concordato non omologato, se modificato dopo il voto

Pubblicato il 29 aprile 2015 Con sentenza n. 8575 depositata il 28 aprile 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha accolto il ricorso presentato dai creditori avverso il provvedimento con cui la Corte d’Appello aveva disposto l’omologazione del concordato preventivo di una società debitrice.

Lamentavano i ricorrenti, tra le altre censure, come la Corte d’Appello avesse erroneamente omologato il piano concordatario (così violando l’art. 175 della Legge fallimentare), pur essendo intervenute delle modifiche –anche se ritenute migliorative – successive alle operazioni di voto dei creditori.

Invero ha motivato la Cassazione, cassando la sentenza impugnata, che le modifiche nel caso di specie apportate alla proposta concordataria, non avrebbero dovuto ritenersi ammissibili in quanto non indifferenti ai creditori.

Infatti, pur non comportando esse alcuna variazione della percentuale di soddisfazione dei creditori medesimi bensì soltanto delle modalità di attuazione del piano, erano comunque suscettibili di incidere sulla liquidazione e sulla sua fruttuosità economica.

Nel caso in esame dunque – ha proseguito la Suprema Corte – i creditori, ai fini di una informata e consapevole espressione di voto, avrebbero dovuto essere ragguagliati in ordine a tutte le prospettive (temporali ed economiche) di realizzazione del loro credito.

Né assume alcuna rilevanza in proposito, la circostanza che dette modifiche avessero interessato le sole modalità di attuazione del piano, non potendo queste ultime essere disgiunte dalla proposta, di cui costituivano strumento di realizzazione.
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