Concordato Preventivo Biennale 2025-2026: guida delle Entrate sulle novità

Pubblicato il 25 giugno 2025

Pubblicate dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni operative sul nuovo concordato preventivo biennale destinato alle partite IVA per il biennio 2025-2026, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81. La circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 dettaglia le regole generali che disciplinano il nuovo istituto e illustra i vantaggi previsti per i contribuenti che decidono di aderirvi.

Una seconda parte della circolare 9/E/2025 rivolge l’attenzione alle risposte fornite ai quesiti ricorrenti da parte di professionisti, intermediari e contribuenti, chiarendo i principali dubbi applicativi emersi a seguito dell’entrata in vigore del decreto correttivo.

Inoltre, si richiamano i contenuti ancora attuali della precedente circolare 18/E del 17 settembre 2024.

Il documento di prassi fornisce una panoramica organica e approfondita di tutti i principali elementi che caratterizzano il Concordato Preventivo Biennale (CPB), istituito dal Decreto legislativo n. 13/2024 con l’obiettivo di promuovere una maggiore adesione spontanea agli obblighi fiscali.

Si evidenzia che il Decreto legislativo n. 81 del 12 giugno 2025 ha apportato diverse modifiche alla normativa sul CPB, tra cui si segnalano in particolare:

Adesione al concordato: modalità e termine

Tra le modifiche introdotte per il biennio 2025-2026, spicca l’introduzione di una doppia modalità per trasmettere l’adesione al concordato. In particolare, quest’anno i contribuenti avranno due opzioni: potranno scegliere di comunicare l’adesione contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, oppure in modo separato, inviando solo il modello CPB accompagnato dal frontespizio del modello Redditi 2025.

Un’ulteriore novità riguarda la scadenza per accettare la proposta di reddito concordato, inizialmente prevista per il 31 luglio: tale termine è stato prorogato al 30 settembre 2025.

Soggetti ammessi all’adesione

Per il periodo 2025-2026 possono accedere al Concordato Preventivo Biennale i contribuenti che, nel corso del 2024, hanno svolto in maniera prevalente un’attività economica rientrante nei settori dell’agricoltura, dell’industria manifatturiera, dei servizi, delle libere professioni o del commercio, a condizione che per tali attività siano stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità).

È inoltre richiesto che non abbiano già aderito al CPB per il biennio precedente, cioè 2024-2025.

Modalità e tempi per aderire

Come stabilito nel provvedimento pubblicato il 24 aprile 2025, i contribuenti potranno inviare la loro adesione al CPB 2025-2026 in due modalità alternative:

La circolare evidenzia che la scadenza inizialmente fissata al 31 luglio è stata posticipata al 30 settembre 2025 dal Decreto correttivo (Dlgs n. 81/2025).

Metodologia di calcolo basata sui dati ISA e scenari previsionali

La procedura stabilita dal decreto ministeriale relativo al CPB e agli ISA prende le mosse dai dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2024, così come inseriti nei modelli ISA. Tali informazioni costituiscono la base iniziale per una valutazione economica delle performance fiscali ottenute dal contribuente in quell’anno.

Successivamente, la metodologia prevede ulteriori fasi di elaborazione che includono, tra l’altro, la verifica della coerenza con parametri di settore e l’integrazione di previsioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2025 e 2026, al fine di rendere la proposta il più possibile allineata alla realtà economica futura.

Possibilità di adeguare la proposta in presenza di eventi eccezionali

Secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto ministeriale CPB/ISA, durante la compilazione dei dati nel software dedicato, il contribuente ha la possibilità di comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali eventi straordinari che potrebbero aver inciso significativamente sull’andamento della propria attività economica. Queste segnalazioni verranno tenute in considerazione per una rimodulazione più accurata della proposta di concordato.

In particolare, il contribuente può segnalare situazioni straordinarie che, nel corso del periodo d’imposta in chiusura al 31 dicembre 2025 e prima del calcolo della proposta CPB, abbiano comportato l’interruzione dell’attività per un periodo significativo.

Rientrano in questa casistica gli eventi che abbiano causato sospensioni pari o superiori a 30 giorni. In base alla durata della sospensione, la proposta sarà ridotta secondo le seguenti percentuali:

Gli eventi straordinari cui si fa riferimento sono gli stessi che, qualora si verificassero durante l’efficacia del concordato e provocassero una riduzione delle basi imponibili effettive superiore al 30% rispetto a quelle concordate, determinerebbero la cessazione anticipata del regime CPB, secondo quanto stabilito dallo stesso decreto ministeriale.

Revoca dal CPB

La revoca dell’adesione a una proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) già accettata per il biennio 2025-2026 deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, rispettando le stesse scadenze previste per l’adesione iniziale.

Per procedere con la revoca, è necessario compilare il Modello CPB 2025/2026, inserendo i seguenti dati:

La comunicazione della revoca può essere effettuata solo attraverso invio separato, allegando il frontespizio del modello Redditi 2025, nel quale dovrà essere barrata la casella “Comunicazione CPB”, indicando il codice “2”, corrispondente alla voce “Revoca”.

ATTENZIONE: Questa comunicazione non equivale alla trasmissione della dichiarazione dei redditi. L’invio del solo frontespizio per aderire o revocare l’opzione CPB non sostituisce l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale.

Limiti alla proposta di reddito concordato

L’articolo 14 del decreto correttivo 81/2025 ha introdotto nuovi commi - dal 3-bis al 3-quater - all’interno dell’articolo 9 del decreto che disciplina il Concordato Preventivo Biennale (CPB).

In particolare, il nuovo comma 3-bis stabilisce dei tetti massimi per la proposta di reddito concordato: essa non può superare una certa percentuale del reddito dichiarato dal contribuente nell’anno precedente a quello oggetto della proposta, dopo eventuali rettifiche previste dagli articoli 15 e 16 del medesimo decreto.

I limiti sono determinati in base al grado di affidabilità fiscale ottenuto dal contribuente nel periodo d’imposta precedente e sono così articolati:

Tuttavia, come chiarito nel comma 3-ter, questi limiti non si applicano quando la proposta, calcolata secondo il comma 3-bis, risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali, derivanti dall’applicazione della metodologia di elaborazione del Cpb.

Nuovi motivi di esclusione e interruzione della partecipazione al CPB

Le modifiche introdotte dalla normativa riguardano anche l’ampliamento delle condizioni che impediscono l’adesione al Concordato Preventivo Biennale o che comportano l’uscita dal regime per chi vi è già entrato. In particolare, sono state aggiunte due nuove situazioni che comportano, rispettivamente, l’impossibilità di accedere al CPB oppure la cessazione della validità dell’adesione, nel caso si verifichino durante il periodo di applicazione del regime.

La prima situazione riguarda i lavoratori autonomi che, oltre a svolgere attività in proprio, partecipano anche a una forma associativa — come un’associazione professionale, una società tra professionisti o una società tra avvocati. In questi casi, il contribuente non può accedere o restare nel CPB se l’ente di cui è socio o associato non aderisce anch’esso al concordato.

Tuttavia, questa limitazione non si applica qualora l’attività svolta dalla società o associazione non sia soggetta agli ISA, ossia non rientri tra quelle per cui sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

La seconda ipotesi, simile e complementare alla prima, si applica all’associazione o società (professionale o tra avvocati) che intende aderire al CPB. In questo caso, la partecipazione al concordato è vietata se tutti i soci o associati, che percepiscono individualmente redditi di lavoro autonomo, non aderiscono anch’essi al CPB nello stesso periodo d’imposta.

Anche in questa circostanza, l’esclusione non si applica se per l’attività svolta dai singoli professionisti non esistono ISA approvati.

Queste due novità, insieme alla misura che esclude la maggiorazione del costo del lavoro dal reddito rilevante per la determinazione della proposta di concordato, sono valide a partire dal biennio 2025–2026, ma non si applicano retroattivamente a chi ha esercitato l’opzione per il CPB prima dell’entrata in vigore del Dlgs n. 81/2025. Quest’ultimo è entrato in vigore il 13 giugno 2025.

A chiarimento, la Circolare n. 9/E/2025 precisa che non sono soggetti a queste nuove regole (relative all’imposta sostitutiva e alle nuove cause di esclusione o cessazione) i contribuenti che hanno aderito al CPB tra il 30 aprile 2025 (data in cui è stato reso disponibile il software di adesione) e il 13 giugno 2025.

Imposta sostitutiva opzionale

L’articolo 8 del Decreto correttivo 81/2025 ha introdotto modifiche all’articolo 20-bis del decreto CPB. In particolare, è stato stabilito che, quando il reddito concordato supera il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente per un importo che eccede gli 85.000 euro, la parte eccedente è soggetta all’imposta sostitutiva prevista al comma 1 dello stesso articolo 20-bis, con le seguenti aliquote:

NOTA BENE: La relazione illustrativa allegata al decreto chiarisce che, per le società e associazioni rientranti negli articoli 5 e 116 del TUIR, il superamento della soglia degli 85.000 euro va valutato a livello dell’ente stesso, e non in funzione delle singole quote di reddito attribuite ai soci o associati.

Infine, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 48/E del 2024, ha istituito i relativi codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva, comprensiva anche delle eventuali addizionali, dovuta a seguito dell’adesione al regime del CPB.

Avviso bonario e decadenza dal CPB: chiarimenti operativi

Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 9/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione di un avviso bonario non comporta automaticamente l’uscita dal Concordato Preventivo Biennale (CPB), ma le somme richieste devono essere saldate entro 60 giorni dalla notifica, senza possibilità di rateizzare l’importo dovuto.

Ciò a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025.

Infatti, una delle modifiche più rilevanti consiste nell’eliminazione di una specifica causa di decadenza. In particolare, la normativa precedente prevedeva che la mancata corresponsione delle somme indicate in un avviso bonario derivante dalla liquidazione automatica ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973 avrebbe comportato la decadenza dal CPB.

Con l’intervento correttivo, è stato chiarito che la decadenza si verifica solo se il pagamento dell’avviso bonario non avviene entro 60 giorni dalla notifica. Tuttavia, non è ammessa alcuna dilazione: nonostante la norma generale consenta la rateizzazione degli avvisi bonari, questa possibilità è esclusa nell’ambito del CPB.

L’Agenzia ha adottato una linea interpretativa rigorosa, aderendo fedelmente alla formulazione normativa, ritenendo che non sia compatibile con il meccanismo del CPB un pagamento frazionato oltre i 60 giorni. Questo perché l’importo oggetto dell’avviso è già presunto e stimato nella proposta e non può subire posticipi prolungati.

Un altro elemento da segnalare è che il D.lgs. 81/2025 non stabilisce un termine di decorrenza esplicito per la modifica sopra descritta. Ciò implica che la nuova disciplina si applica anche ai soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024–2025, sempre che l’adesione sia già efficace.

Nella circolare, l’Agenzia non assume una posizione contraria rispetto a tale estensione, il che rende plausibile applicare retroattivamente la norma anche ai contribuenti già coinvolti. In pratica, se per l’anno 2024 dovessero emergere imposte non correttamente calcolate o versate, sarà possibile regolarizzare la propria posizione effettuando il pagamento dell’avviso bonario entro 60 giorni dalla ricezione.

Due profili distinti per i debiti fiscali rilevanti

La questione dei debiti tributari che possono precludere l’accesso o la permanenza nel CPB si articola in due scenari distinti:

  1. Il caso delle somme derivanti dalla liquidazione della dichiarazione relativa al periodo coperto dal CPB (risolvibile con l’avviso bonario entro 60 giorni).
  2. La presenza di debiti iscritti a ruolo o risultanti da atti definitivi di importo superiore a 5.000 euro, che costituiscono un impedimento all’adesione.

La circolare precisa che la verifica della regolarità fiscale deve essere riferita alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua l’adesione. Inoltre, in presenza di rateizzazioni attive, sarà necessario monitorare attentamente il rispetto delle scadenze per non compromettere la validità del concordato.

Attività di controllo

Il funzionamento del Concordato Preventivo Biennale (CPB) si fonda sui dati forniti dai contribuenti. In questo contesto, è evidente come la correttezza e completezza degli adempimenti dichiarativi rappresenti un elemento chiave per l’efficace applicazione del regime.

Di conseguenza, risulta essenziale verificare l’accuratezza e la veridicità delle informazioni trasmesse all’Amministrazione finanziaria da parte dei soggetti che intendono aderire al CPB, poiché tali informazioni sono alla base dell’elaborazione delle relative proposte.

Il decreto che disciplina il CPB sottolinea l’importanza della trasparenza e del rispetto delle regole, stabilendo che per poter accedere al concordato – e per mantenerne i benefici – è indispensabile:

Durante il periodo di validità del concordato, è altrettanto importante che non si verifichino le situazioni di decadenza previste dall’articolo 22, le quali determinerebbero la perdita dei vantaggi derivanti dall’adesione.

Tra queste, si evidenzia in particolare il caso in cui – a seguito di controlli fiscali sui periodi coperti dal CPB o su quello immediatamente precedente – emerga:

che nel loro insieme superino il 30% dei ricavi dichiarati. In tal caso, il contribuente decade automaticamente dal CPB.

Per quanto riguarda il blocco degli accertamenti analitico-induttivi previsto dall’articolo 34 del decreto CPB, va specificato che l’Amministrazione finanziaria può comunque procedere a controlli nei confronti di contribuenti concordatari se emergono cause di decadenza come quelle sopra indicate.

Tuttavia, in caso di accertamento per i periodi coperti dal CPB, non possono essere utilizzati i metodi basati su presunzioni semplici, come previsto dall’articolo 19, comma 3, e dall’articolo 39, primo comma, lettera d), del d.P.R. n. 600/1973.

Al contrario, per i contribuenti che non aderiscono al CPB oppure perdono i benefici a seguito di decadenza, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza prevedono di rafforzare le attività di controllo, incrementando l’impiego delle risorse e delle capacità operative.

In questi casi, le autorità potranno sfruttare tutte le banche dati disponibili, anche attraverso interconnessioni con registri pubblici e sistemi informativi (inclusa l’Anagrafe dei conti finanziari), per condurre verifiche più approfondite e mirate.

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