Concordato preventivo. La valutazione della fattibilità spetta ai creditori

Pubblicato il 06 luglio 2012 Nell’ambito della procedura di concordato preventivo, il Tribunale è esclusivamente tenuto a compiere un controllo di mera regolarità formale relativamente al piano non dovendo entrare nel merito della fattibilità dello stesso. Su tale ultimo punto sono infatti i creditori a dover provvedere, nella fase funzionale, attraverso una valutazione preventiva della fattibilità, nella piena consapevolezza delle scelte operate. Rimane, comunque, la possibilità, per gli stessi, di attivare, ex post, lo strumento della risoluzione per inadempimento qualora le criticità siano tali da pregiudicare la fattibilità del negozio.

E’ quanto precisato dai giudici della Corte di appello di Firenze nel testo della sentenza n. 820 del 14 giugno 2012 con la quale è stato accolto il reclamo avanzato da una società di imballaggi nei confronti della quale i giudici di primo grado avevano rigettato l'omologa del concordato preventivo approvato con le maggioranze di legge in considerazione, tra gli altri motivi, di una preventiva valutazione, negativa, della fattibilità del piano concordatario medesimo.
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