Riforma banche e vigilanza: cosa prevede il decreto di recepimento
Pubblicato il 14 gennaio 2026
In questo articolo:
- Decreto legislativo 208/2025: riforma delle banche e della vigilanza
- Finalità e ambito di intervento
- Modifiche al Testo unico bancario
- Succursali di banche di Stato terzo
- Requisiti degli esponenti aziendali e delle funzioni chiave
- Partecipazioni rilevanti, fusioni e scissioni
- Rafforzamento dei poteri di vigilanza
- Sistema sanzionatorio e penalità di mora
- Modifiche al Testo unico della finanza
- Interventi sulla legge n. 262/2005
- Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
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Il decreto legislativo n. 208 del 31 dicembre 2025 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 gennaio 2026 e in vigore dal giorno successivo - dà attuazione nell’ordinamento italiano alla direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) e adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III).
Il provvedimento completa l’aggiornamento del quadro regolamentare prudenziale nazionale degli istituti di credito alla fase finale del framework di Basilea III e interviene in modo organico sui poteri di vigilanza, sul sistema sanzionatorio e sulla disciplina delle succursali di banche di Stato terzo.
In tale prospettiva, l’intervento normativo incide in maniera significativa sul Testo unico bancario (TUB), sul Testo unico della finanza (TUF) e sulla legge n. 262/2005, ampliando e rendendo più incisivi i poteri delle autorità di vigilanza, aggiornando il regime applicabile alle succursali di banche di Stato terzo e rivedendo la disciplina sanzionatoria nonché i requisiti degli esponenti aziendali.
Decreto legislativo 208/2025: riforma delle banche e della vigilanza
Finalità e ambito di intervento
Il decreto, come anticipato, persegue l’obiettivo di assicurare un allineamento completo dell’ordinamento nazionale al nuovo quadro prudenziale europeo, con particolare attenzione a:
- rafforzamento della vigilanza prudenziale;
- maggiore armonizzazione delle regole applicabili ai gruppi bancari transfrontalieri;
- integrazione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) nei poteri di supervisione;
- revisione del sistema sanzionatorio, anche mediante l’introduzione di penalità di mora.
Modifiche al Testo unico bancario
La parte più ampia del decreto è dedicata alle modifiche al TUB (d.lgs. n. 385/1993), che riguardano sia profili definitori sia aspetti sostanziali dell’attività bancaria.
Succursali di banche di Stato terzo
Il decreto introduce una disciplina organica delle succursali di banche di Stato terzo, sostituendo il riferimento alle banche “extracomunitarie”.
Viene previsto:
- l’obbligo di autorizzazione preventiva per lo stabilimento di succursali in Italia;
- la distinzione tra succursali qualificate e non qualificate, sulla base di criteri di equivalenza del regime prudenziale e di vigilanza dello Stato di origine;
- l’assoggettamento a requisiti patrimoniali, di liquidità, di governance e di controllo interno, definiti dalla Banca d’Italia con disposizioni attuative.
Sono inoltre disciplinati i poteri di intervento dell’autorità di vigilanza, inclusa la possibilità di imporre requisiti supplementari o di richiedere la trasformazione della succursale in banca italiana in presenza di rilevanza sistemica.
Requisiti degli esponenti aziendali e delle funzioni chiave
Il decreto rafforza, a seguire, la disciplina dei requisiti degli esponenti aziendali e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, introducendo in modo espresso:
- criteri di indipendenza di giudizio;
- valutazioni strutturate di idoneità individuale e collettiva;
- obblighi di documentazione del processo valutativo.
La Banca d’Italia assume un ruolo più incisivo nella verifica dei requisiti per le banche di maggiore rilevanza, con la possibilità di pronunciare la decadenza dalla carica in caso di carenze.
Partecipazioni rilevanti, fusioni e scissioni
Viene riformata la disciplina delle partecipazioni rilevanti, prevedendo un procedimento autorizzativo più articolato e coordinato con le autorità europee.
Analogamente, il decreto aggiorna le regole in materia di fusioni e scissioni bancarie, chiarendo i criteri di valutazione prudenziale e rafforzando i poteri autorizzativi della Banca d’Italia.
Rafforzamento dei poteri di vigilanza
Il decreto amplia i poteri di intervento dell’autorità di vigilanza, includendo:
- l’imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi;
- la limitazione di attività o operazioni;
- misure specifiche per la riduzione dei rischi ESG;
- l’obbligo di stress test e analisi di scenario, anche con riferimento alle cripto-attività.
Sistema sanzionatorio e penalità di mora
Una delle principali innovazioni riguarda la revisione del titolo VIII del TUB.
Accanto alle sanzioni amministrative pecuniarie, il decreto introduce le penalità di mora, applicabili in caso di inosservanza persistente degli obblighi di vigilanza. Le penalità:
- possono essere giornaliere, settimanali o mensili;
- sono soggette a limiti massimi e a criteri di proporzionalità;
- cessano con la rimozione dell’inadempimento.
È inoltre rafforzata la disciplina del cumulo tra procedimenti amministrativi e penali, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.
Modifiche al Testo unico della finanza
Il decreto interviene anche sul TUF (d.lgs. n. 58/1998), in particolare:
- sui requisiti di idoneità degli esponenti delle SIM e degli altri soggetti abilitati;
- sulla vigilanza dei gruppi di SIM;
- sulla disciplina delle succursali e dei gruppi con operatività transfrontaliera.
Anche in questo ambito è rafforzato il coordinamento tra Banca d’Italia e Consob, soprattutto in relazione alle valutazioni di idoneità e ai profili antiriciclaggio.
Interventi sulla legge n. 262/2005
Le modifiche alla legge sulla tutela del risparmio riguardano principalmente la Banca d’Italia, con l’introduzione di:
- regole più stringenti in materia di incompatibilità successive alla cessazione dell’incarico;
- limiti agli investimenti finanziari per i membri del Direttorio e per il personale addetto alla vigilanza;
- obblighi di trasparenza in caso di revoca degli incarichi apicali.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
Il decreto prevede un articolato regime transitorio.
In particolare, molte delle nuove disposizioni sulle succursali di banche di Stato terzo si applicano a partire dall’11 gennaio 2027, al fine di consentire agli operatori un adeguamento graduale.
Le restanti disposizioni entrano in vigore il 9 gennaio 2026, vale a dire il giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
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