Concordato preventivo, non obbligatoria la transazione con il Fisco

Pubblicato il 05 novembre 2011 La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 22931 e 22932 depositate il 4 novembre 2011, ha espresso un primo giudizio di legittimità sulla questione dell’obbligatorietà della transazione fiscale ad opera delle imprese che intendono accedere al concordato preventivo.

In entrambe le sentenze, l’oggetto è l'omologazione di proposte di concordato preventivo da parte dei competenti tribunali con relativa falcidia dell’Iva per aziende in crisi, che non avevano in precedenza posto in essere la transazione con il Fisco. Dunque, i giudici di merito avevano deciso l’omologazione della procedura concorsuale, con relativo abbattimento del debito Iva, senza che l’impresa interessata avesse preventivamente interpellato l’agenzia delle Entrate con una richiesta di transazione fiscale. Anche se di fatto la norma prevede espressamente la possibilità di dilazionare il pagamento dell’Iva, non prevede altrettanto quella di abbattere completamente tale tributo, trattandosi di una imposta armonizzata a livello comunitario.

La conferma della decisione di merito delle Corti d'Appello ha portato l’agenzia delle Entrate a ricorrere direttamente in Cassazione.

Con le due sentenze, gli Ermellini fissano i seguenti principi di diritto:

- in occasione del concordato preventivo, l’impresa in crisi può ottenere un abbattimento o una dilazione delle proprie pendenze con il Fisco, con eccezione espressa per le risorse proprie comunitarie;
- per l’Iva e le ritenute operate e non versate è possibile solo la dilazione del pagamento;
- l’Iva non può essere falcidiata;
- in presenza di debiti tributari e di proposta di concordato preventivo, l’imprenditore in crisi può scegliere di interpellare l’Amministrazione finanziaria mediante la transazione fiscale, contro l’opposto avviso dell’agenzia delle Entrate.

La Corte, però, specifica che pur essendo vero che l’imprenditore può scegliere o meno di interpellare preventivamente il Fisco, tale opzione porta ad instaurare due differenti percorsi. Senza interpello, il Fisco assume lo stesso ruolo degli altri creditori con stessi diritti/doveri; con richiesta di transazione, l’imprenditore vedrà il proprio debito tributario preventivamente individuato con conseguente maggiore trasparenza e intelligibilità della proposta di concordato.
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