Concordato revocato per omessa informazione sui costi

Pubblicato il 05 settembre 2017

L’omessa indicazione, nel piano di concordato preventivo, dei costi/oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti in essere integra una causa di revoca del concordato medesimo, connessa alla violazione del consenso informato dei creditori.

Nel caso in cui, poi, in sede di reclamo contro la decisione di revoca dell’ammissione del concordato, non venga formulata alcuna censura sul capo autonomo e decisivo del decreto concernente tale omissione, detta mancata impugnazione determina, di per sé, la inammissibilità del gravame per manifesta inidoneità dello stesso a inficiare la decisione di revoca medesima.

Il reclamo deve investire tutte le ragioni della motivazione

Così la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 20719 del 4 settembre 2017, con la quale è stato ritenuto inammissibile un reclamo proposto contro la decisione che, revocando un concordato preventivo, aveva dichiarato il fallimento di una società, in quanto fondato su motivi che avevano investito solo alcune delle rationes decidendi poste a sostegno della revoca dell’ammissione al concordato.

Mancavano, nella specie, le censure rivolte contro la ratio decidendi del provvedimento concernente la violazione del consenso informato dei creditori.

In caso di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – ha affermato la Suprema corte - si applica il principio secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile l’impugnazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi.

Violazione del consenso informato dei creditori

Con riferimento allo specifico punto riguardante la violazione del consenso informato dei creditori, il Tribunale che, nella specie, aveva revocato l’ammissione al concordato preventivo aveva evidenziato la mancata previsione da parte della Spa richiedente, in sede di predisposizione del piano originario e delle successive modifiche, dei costi e degli oneri derivanti dallo scioglimento e/o dalla prosecuzione dei contratti in corso di esecuzione.

La mancanza di questa previsione sui costi/oneri costituiva un’omissione di informazioni rilevanti sulla consistenza debitoria della società ed incideva – a detta dell’organo giudicante – sulla corretta informazione dei creditori tanto da integrare una causa di revoca del concordato.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy