Condanna per omesso mantenimento dei figli, anche se ricevono assistenza pubblica

Pubblicato il 07 settembre 2017

Lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non viene meno se gli aventi diritto sono assistiti economicamente da terzi, anche con eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, confermando la condanna di un padre ex art. 570 c.p., per aver ripetutamente omesso di versare il contributo di mantenimento a favore delle proprie figlie minorenni, così sottraendosi ai propri obblighi di assistenza in qualità di genitore e facendo mancare i mezzi di sussistenza alle bambine.

Oltretutto l’uomo era stato condannato, in sede di merito, ad un risarcimento danni in favore della ex moglie costituitasi parte civile. Condanna pecuniaria a cui l’uomo parimenti si era opposto, lamentando come la parte civile avesse già percepito tale somma dalla Provincia; sicché il ricorrente avrebbe dovuto, semmai, ritenersi debitore dell’ente locale.

Sul punto, tuttavia, la Corte Suprema - con sentenza n. 40541 del 6 settembre 2017 – ha stabilito che nella quantificazione del risarcimento danni conseguente al reato di cui all’art. 570 c.p., il giudice penale deve limitarsi a quantificare la misura del danno medesimo, mentre la regolazione dei rapporti civilistici tra la parte civile, l’imputato e l’ente pubblico che ha elargito la pubblica assistenza, dovrà avvenire in altra sede (extraprocessuale o, in mancanza di accordo tra le parti, in sede processuale civile).

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