Condominio: edifici separati sullo stesso suolo non per forza in comunanza

Pubblicato il 16 aprile 2013 Con riferimento alla questione dell’estensione della proprietà condominiale ad edifici separarti ed autonomi rispetto all’edificio in cui ha sede il condominio la Corte di cassazione, con la sentenza n. 9105 del 15 aprile 2013, ha ricordato come la stessa possa essere giustificata solo in ragione di un titolo idoneo a far ricomprendere il relativo manufatto nella proprietà del condominio stesso, “qualificando espressamente tale bene come ad esso appartenente negli atti in cui, attraverso la vendita dei singoli appartamenti, il condominio risulta costituito”.

Ed infatti – continuano i giudici di legittimità - l'estensione della comunione al suolo, ai sensi di quanto disposto all'articolo 1117 del Codice civile, postula che su uno stesso terreno insistano diversi piani o porzioni di piani costituenti un unico edificio, “sicché le costruzioni tra loro separate, ancorché erette su suolo originariamente del medesimo proprietario, non soggiacciono alla presunzione di comunanza poste dalla norma”.

Non si può presumere, dunque, che ogni edificio separato e autonomo, anche se sorto sullo stesso suolo, sia da considerarsi comune.
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