Condominio. Il regolamento prevale sulla disciplina generale in materia di distanze

Pubblicato il 04 marzo 2014 Per la Corte di cassazione – sentenza n. 4936 del 3 marzo 2014 - le norme sulle distanza sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale a condizione, tuttavia, che siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni; ed infatti, in ipotesi di contrasto, la norma speciale in materia di condominio prevale e determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze.

Ne discende che, qualora l'organo giudicante constati il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 Codice civile e del regolamento di condominio, deve ritenersi legittima l'opera – nella specie una canna fumaria posta in aderenza al muro perimetrale e a ridosso del terrazzo a livello di proprietà di un determinato condomino – anche se realizzata in violazione delle norme per regolare i rapporti tra proprietà esclusive, distinte e contigue.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy