Condomino disabile o anziano ha diritto ad effettiva abitabilità

Pubblicato il 29 marzo 2017

Regolamento condominiale recessivo rispetto alla necessità di eliminare barriere architettoniche

L’accessibilità agli edifici costituisce finalità di carattere pubblicistico a cui mira la Legge n. 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), espressione di un principio di solidarietà sociale, nell’interesse della generalità dei cittadini.

Ne consegue che non possono essere esclusi, unicamente in forza di disposizioni del regolamento condominiale, la sopraelevazione del persistente impianto di ascensore ed il conseguente ampliamento della scala padronale, qualora questi interventi consentano una effettiva abitabilità al condomino in età avanzata che, pur non essendo portatore di handicap, abbia comunque disagi fisici e difficoltà motorie.

Principio di solidarietà condominiale

L’eventuale disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione di qualunque opera che interessi le strutture portanti, modifichi impianti generali e che comunque alteri l’aspetto architettonico dell’edificio, all’autorizzazione del condominio risulta, infatti, recessiva, rispetto all’esecuzione di opere indispensabili al fine di una effettiva abitabilità dell’immobile da parte del condomino in difficoltà.

In tale caso, va solo verificato che dette opere, se effettuate a spese dell’interessato, rispettino i limiti previsti dall’articolo 1102 del Codice civile.

E nel compiere detta verifica, il giudice di merito dovrà tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale “la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica, di per sé, il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale, che prescinde dall’effettiva utilizzazione da parte di costoro degli edifici interessati”.

E’ quanto sancito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 7938 del 28 marzo 2017.

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