Condomino moroso: contro il decreto ingiuntivo niente riferimento a questioni attinenti alla validità della delibera

Pubblicato il 14 gennaio 2013 Nel testo della sentenza n. 19605/2012, la Corte di cassazione ha precisato che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima”. La delibera condominiale, infatti, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.

Ne consegue che, una volta accertata la immediata esecutività della delibera, in base alla quale è stato legittimamente emesso il decreto, non possono essere invocati nel giudizio di opposizione eventuali vizi invalidanti la predetta delibera in quanto gli stessi avrebbero dovuti essere fatti valere nel giudizi di impugnazione; ed infatti, il Giudice dell'opposizione al decreto non può, neppure incidenter tantum, rilevare l'invalidità delle delibere impugnate.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy