Confermata la detenzione se gli elementi negativi di valutazione della condotta superano quelli positivi

Pubblicato il 11 febbraio 2014 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 6138 del 10 febbraio 2014, hanno confermato la decisione con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova aveva rigettato l'istanza con la quale un ex dirigente della Polizia, condannato nell'ambito dei noti fatti di Genova del luglio 2001, aveva chiesto di espiare la pena nelle forme della detenzione domiciliare.

Nel testo del provvedimento impugnato, era stato posto l'accento all'estrema gravità dei fatti addebitati all'ex poliziotto al quale erano state imputate azioni proprie “dei peggiori regimi antidemocratici, in violazione di diritti fondamantali, di libertà, di tutela giudiziaria, della dignità della persona, riconosciuti in tutte le democrazie occidentali, nella nostra Suprema carta e nella stessa Cedu”. E ciò senza contare il diffuso clamore della vicenda e il conseguente discredito internazionale che ne era conseguito nonché la mancanza di un serio atteggiamento di revisione critica del proprio comportamento.

In questo contesto, la relazione favorevole al condannato redatta dagli Uffici di esecuzione penale esterna (Uepe), riguardo alle attività di volontariato intraprese, è stata ritenuta alla stregua di elemento positivo comunque "subvalente" rispetto a quelli negativi sopra riferiti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy