Confermati i limiti di accesso alle professioni

Pubblicato il 24 agosto 2012 L’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012 prevede che, per quel che riguarda l’accesso agli albi professionali, rimangono immutati i limiti derivanti da:

- condanne penali;
- provvedimenti disciplinari irrevocabili;
- altri motivi imperativi di interesse generale.

Si ritiene, in particolare, che detto ultimo punto ricomprenda tutte le ipotesi in cui i singoli ordinamenti professionali o le leggi speciali prevedono incompatibilità per motivi di interesse generale.

Così, con riferimento alla professione legale, sono da considerare confermati i limiti relativi all’esercizio della professione per i pubblici dipendenti in regime di part time con titolo di avvocato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Donazione di quote societarie: quando spetta l’esenzione

28/10/2025

Bonus ristrutturazioni 2025: esclusa la detrazione al 50% per i residenti all’estero

28/10/2025

Immobile iscritto in catasto? Imu è dovuta anche senza abitabilità

28/10/2025

MIMIT, nuovi incentivi per le aree di crisi industriale di Brindisi e del Leccese

28/10/2025

Assunzione a termine: attenzione alla causale sostitutiva. I requisiti essenziali

28/10/2025

Nuovi codici ATECO e adempimenti collegati

28/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy