Confermato l’avviso di liquidazione per l’operazione complessa con fine elusivo

Pubblicato il 12 aprile 2013 Con ordinanza n. 6835 depositata il 19 marzo 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva disposto l’annullamento di un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro notificato ad un contribuente a seguito di un conferimento di azienda agricola, previa acquisizione di azioni e con contestuale cessione di queste ultime alla cessionaria ed agli stessi soci in pari data.  

I giudici di Cassazione hanno aderito alle doglianze avanzate dal Fisco il quale aveva rilevato che, con l’operazione in esame, le parti avevano, in realtà, posto in essere una compravendita di una masseria con relativo fabbricato rurale allo scopo di fruire dell’imposta agevolata inerente al conferimento di beni o azienda, non sottoponendo l’operazione all’imposta ordinaria sulle cessioni in genere.

Nel testo dell’ordinanza è stato quindi ricordato come il legislatore, con l’articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, abbia voluto privilegiare “la intrinseca natura e gli effetti giuridici” piuttosto che “il titolo o la forma apparente” delle operazioni, con conseguente regressione degli stessi concetti privatistici sull’autonomia negoziale a semplici elementi della fattispecie tributaria.

Così – conclude la Suprema corte - anche se non può prescindersi dall’interpretazione della volontà negoziale secondo i canoni generali, “nell’individuazione della materia imponibile dovrà darsi la preminenza assoluta alla causa reale sull’assetto cartolare, con conseguente tangibilità, sul piano fiscale, delle forme negoziali, in considerazione della funzione antielusiva sottesa alla disposizione in parola”; ciò posto, l’autonomia contrattuale e la rilevanza degli effetti giuridici dei singoli negozi restano necessariamente circoscritti alla regolamentazione formale degli interessi delle parti, in quanto, diversamente, si finirebbe per sovvertire i criteri impositivi medesimi.
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