Confisca dei beni in comunione salvo che il coniuge non provi il proprio lecito acquisto

Pubblicato il 17 maggio 2010
Con sentenza depositata lo scorso 5 marzo 2010, la n. 5424, la Cassazione, Seconda sezione civile, ha rigettato il ricorso presentato dalle mogli di due soggetti, imputati per reati di mafia, nei cui confronti i giudici di merito avevano disposto la confisca delle quote azionarie di una S.p.a. di loro proprietà. Le donne, in particolare, si erano opposte all'applicazione della misura sostenendo che le partecipazioni confiscate erano in comunione legale dei beni e quindi in loro comproprietà.

Tale assunto, per i giudici di Cassazione, non era comunque sufficiente per escludere l'applicazione della misura irrogata: la disciplina della comunione legale tra coniugi – si legge nel testo della decisione - “è animata dall'intento di tutelare la famiglia attraverso una specifica protezione della posizione dei coniugi che si manifesta, a norma dell'art. 177, primo comma, lettera a), del Codice civile nel regime dell'attribuzione comune degli acquisti compiuti durante il matrimonio”. Finalità di protezione che è però del tutto assente “nell'ipotesi in cui i beni acquistati, astrattamente riconducibili al regime della comunione legale, abbiano una provenienza illecita”; ne consegue che ove il giudice penale abbia sottoposto a confisca beni di persona sottoposta a procedimento di prevenzione per sospetta appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, il coniuge non può invocare la disciplina della comunione legale per sottrarre determinati beni alla predetta misura, salvo, tuttavia “che dimostri di aver contribuito all'acquisto con proprie disponibilità frutto di attività lecite”.
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