Confisca dei beni in comunione salvo che il coniuge non provi il proprio lecito acquisto

Pubblicato il 17 maggio 2010
Con sentenza depositata lo scorso 5 marzo 2010, la n. 5424, la Cassazione, Seconda sezione civile, ha rigettato il ricorso presentato dalle mogli di due soggetti, imputati per reati di mafia, nei cui confronti i giudici di merito avevano disposto la confisca delle quote azionarie di una S.p.a. di loro proprietà. Le donne, in particolare, si erano opposte all'applicazione della misura sostenendo che le partecipazioni confiscate erano in comunione legale dei beni e quindi in loro comproprietà.

Tale assunto, per i giudici di Cassazione, non era comunque sufficiente per escludere l'applicazione della misura irrogata: la disciplina della comunione legale tra coniugi – si legge nel testo della decisione - “è animata dall'intento di tutelare la famiglia attraverso una specifica protezione della posizione dei coniugi che si manifesta, a norma dell'art. 177, primo comma, lettera a), del Codice civile nel regime dell'attribuzione comune degli acquisti compiuti durante il matrimonio”. Finalità di protezione che è però del tutto assente “nell'ipotesi in cui i beni acquistati, astrattamente riconducibili al regime della comunione legale, abbiano una provenienza illecita”; ne consegue che ove il giudice penale abbia sottoposto a confisca beni di persona sottoposta a procedimento di prevenzione per sospetta appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, il coniuge non può invocare la disciplina della comunione legale per sottrarre determinati beni alla predetta misura, salvo, tuttavia “che dimostri di aver contribuito all'acquisto con proprie disponibilità frutto di attività lecite”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Successioni e donazioni, i chiarimenti del Fisco

15/05/2025

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti: al via la riduzione contributiva

15/05/2025

Inail: rivalutate le prestazioni per industria, navigazione e ambito domestico

15/05/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

15/05/2025

Omessa registrazione di cassa: anche importi modesti portano al licenziamento

15/05/2025

Artigiani e commercianti di prima iscrizione nel 2025: dimezzata la contribuzione

15/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy