Confisca del vantaggio economico derivante dal fatto illecito

Pubblicato il 30 marzo 2012 Nell’ambito dell’indagine per il rilevamento della responsabilità amministrativa di un ente ai sensi del Decreto legislativo n. 231, “il profitto del reato confiscabile non corrisponde a qualsiasi prestazione percepita in esecuzione del rapporto contrattuale, ma solo al vantaggio economico derivante dal fatto illecito”.

Così, se il fatto penalmente rilevante ha inciso sulla fase di individuazione dell'aggiudicatario di un pubblico appalto, ma poi l'appaltatore ha regolarmente adempiuto alle prestazioni nascenti dai contratto, di per sé lecito, “il profitto del reato per il corruttore non equivale all'intero prezzo dell'appalto, ma solo al vantaggio economico conseguito per il fatto di essersi reso aggiudicatario della gara pubblica”. In definitiva, il vantaggio corrisponde all'utile netto dell'attività d'impresa.

E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione con la sentenza n. 11808 del 29 marzo 2012, pronunciata con riferimento ad un’inchiesta per corruzione sulla sanità pugliese.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Visite mediche di controllo: nuove funzionalità dall'Inps

16/05/2025

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi con le deroghe Amato

16/05/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: nuovi applicativi dal 23 maggio

16/05/2025

Autoimpiego nei settori strategici in GU: doppio bonus per i giovani

16/05/2025

Ecobonus: omessa comunicazione a ENEA? La detrazione rimane

16/05/2025

Bonus investimenti 4.0 2025: modello aggiornato per prenotare il tax credit

16/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy