Congedi parentali 2025, novità in arrivo sul flusso Uniemens
Pubblicato il 20 marzo 2025
Pronti i nuovi codici da inserire nel flusso Uniemens per la gestione dei congedi parentali 2025. Come noto, la legge di Bilancio 2025 (legge 31 dicembre 2024, n. 207) ha innalzato, in modo strutturale, l’indennità spettante ai genitori-lavoratori che si astengono dal lavoro, post fruizione del periodo di maternità o paternità obbligatorio, nella misura dell’80% della retribuzione, per il periodo di tre mesi non trasferibile all’altro genitore, e limitatamente in relazione ai figli di età inferiore a sei anni.
La nuova misura, che supera le precedenti modifiche già intervenute con le Manovre finanziarie del 2023 e del 2024, dovrà essere gestita dai datori di lavoro, nelle consuete denunce contributive, mediante due nuovi codici di prossima ed imminente emanazione, che si aggiungono a quelli già esistenti e che sono stati già evidenziati nell’ultimo aggiornamento 4.29.0 del 28 febbraio 2025 all’allegato tecnico del flusso Uniemens.
La gestione dei codici evento e le relative modalità di esposizione del conguaglio delle somme anticipate diventa sempre più complessa: nell’ultimo triennio, infatti, il congedo parentale è stato uno degli istituti più gettonati dal legislatore, con un’ampia produzione amministrativa sul tema, che ha portato datori di lavoro e consulenti a scegliere tra quattordici codici evento differenti per la gestione degli elementi di calendario e ulteriori undici codici per l’esposizione dei conguagli.
Con le novità 2025, il congedo parentale conterà nei propri archivi sedici codici evento e dodici codici per l’esposizione delle somme anticipate.
Congedo parentale 2025, cosa cambia
Come anticipato in premessa, il congedo parentale è stato, negli ultimi anni, ripetutamente modificato dal legislatore. In breve:
- dal 13 agosto 2022, con l’art. 2, comma 1, lett. i), decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, di modifica all’art. 34, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono stati aggiornati i mesi indennizzabili (al 30% della retribuzione), che per entrambi i genitori sono passati da 6 a 9, ed è stata elevata l’età del figlio da 6 a 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia;
- dal 1° gennaio 2023, con l’art. 1, comma 359, legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato previsto, per il primo mese di congedo parentale del periodo non trasferibile all’altro genitore, richiesto per i figli fino al sesto anno di vita ovvero dall’ingresso in famiglia del minore (adozione o affidamento), l’innalzamento dell’indennità spettante dal 30% all’80% della retribuzione (al riguardo la maggiore indennità era concessa esclusivamente ai lavoratori che avessero terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2022);
- dal 1° gennaio 2024, l’art. 1, comma 179, legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto un aumento di indennizzo dal 30% al 60% anche per il secondo mese di congedo parentale richiesto del periodo non trasferibile all’altro genitore, sempreché il figlio abbia un’età inferiore a sei anni. La modifica, di carattere strutturale, era derogata per il solo anno 2024, consentendo, per il suddetto secondo mese, il riconoscimento di un’indennità pari all’80% della retribuzione (al riguardo la maggiore indennità era concessa esclusivamente ai lavoratori che avessero terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2023).
Dal 1° gennaio 2025, invece, l’art. 1, comma 217, ha stabilito, in via strutturale, modificando l’art. 34, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l’innalzamento dell’indennità spettante per tutto il periodo di tre mesi non trasferibile all’altro genitore, pur mantenendo invariato il requisito anagrafico del figlio, all’80% della retribuzione.
L’innalzamento dell’indennità spettante, ai sensi del comma 218, art. 1, legge di Bilancio 2025, si applica esclusivamente ai lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 ovvero al 31 dicembre 2024. Ciò sta a significare che, salvo smentite dell’Istituto previdenziale, vengono definitivamente superate le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2024 che, come sopra evidenziato, erano applicabili esclusivamente ai genitori-lavoratori dipendenti che avessero terminato i congedi obbligatori (madre o padre) post 31 dicembre 2023.
Tentando di fugare ogni più che legittimo dubbio, appare utile evidenziare che il diritto a fruire del congedo parentale, nei limiti stabiliti dalla norma, è sancito dall’art. 32 del più volte citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a mente del quale, per ogni bambino nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (…). I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, (…). Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore (…).
Il comma 2, del sopracitato art. 32 prevede che, qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
Ciò assunto è possibile affermare che:
- entrambi i genitori possono fruire di un periodo di astensione dal lavoro, a titolo di congedo parentale, per massimo dieci mesi (elevabili a undici, nelle ipotesi di cui al comma 2), entro i dodici anni di vita del figlio ovvero dall’ingresso in famiglia;
- ciascun genitore, singolarmente considerato, potrà fruire di un periodo di astensione dal lavoro, a titolo di congedo parentale, per massimo sei mesi (elevabili a sette per il padre lavoratore, nelle ipotesi di cui al comma 2), entro i dodici anni di vita del figlio ovvero dall’ingresso in famiglia;
- il genitore solo potrà fruire di un periodo di astensione dal lavoro, a titolo di congedo parentale, per un periodo massimo di 11 mesi, entro i dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia.
Lo status di genitore solo è correlato ai casi di morte o grave infermità dell’altro genitore, ovvero alle ipotesi di abbandono o non riconoscimento del minore, così come nei casi in cui sia stato disposto, con provvedimento giudiziario, l’affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell’art. 337-quater, Codice Civile.
A regolare, invece, il diritto al trattamento economico spettante è l’art. 34, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, secondo cui:
- per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore spetta, per tre mesi non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata all’80% fino al sesto anno di vita del bambino;
- in aggiunta al punto precedente, ciascun genitore ha diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione;
- al genitore solo, invece, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi, fermo restando l’innalzamento dell’indennità all’80% per i primi tre mesi.
I restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi, non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. Laddove sussista tale condizione, anche tale/i mese/i sono indennizzati al 30% della retribuzione, ai sensi dell’art. 34, comma 3, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Congedo parentale 2025 e la gestione del flusso Uniemens
In attesa delle istruzioni amministrative INPS che recepiscano le novità 2025, la ricostruzione dei codici evento da utilizzare sul flusso Uniemens va operata tenendo conto delle indicazioni contenute nelle circolari 16 maggio 2023, n. 45 e 18 aprile 2024, n. 57 e nel messaggio 28 luglio 2023, n. 2821.
In particolare, stando alle citate indicazioni di prassi, andranno utilizzati per la compilazione dell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> e dell’elemento <Giorno>:
- i codici evento “PG0” e “PG1” (rispettivamente per modalità oraria e modalità giornaliera), per evidenziare periodi di congedo parentale indennizzati nella misura dell’80% della retribuzione, fino al sesto anno di vita del bambino. A tale evento corrisponde il codice conguaglio, sul modello DM10, “L328”. Si tratta, quindi, del primo mese indennizzato all’80% della retribuzione del primo (di tre) mesi del periodo non trasferibile all’altro genitore;
- i codici evento “PG2” e “PG3” (rispettivamente per modalità oraria e modalità giornaliera), per evidenziare periodi di congedo parentale indennizzati nella misura del 60% (per il solo 2024 all’80%) della retribuzione, fino al sesto anno di vita del bambino. A tale evento corrisponde il codice conguaglio, sul modello DM10, “L330”. Si tratta, quindi, del secondo mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il 2024) del secondo (di tre) mesi del periodo non trasferibile all’altro genitore;
- i codici evento “MA0” e “MA2” (rispettivamente per modalità oraria e modalità giornaliera), per evidenziare periodi di congedo parentale indennizzati nella misura del 30%, fruiti entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fino al sesto anno di vita del figlio. A tale evento corrisponde il codice conguaglio, sul modello DM10, “L062” e “L050”, rispettivamente per la modalità oraria o giornaliera. Si tratta, quindi, del rimanente periodo indennizzato al 30% del periodo non trasferibile all’altro genitore;
- i codici evento “PD0” e “PD1” (rispettivamente per modalità oraria e modalità giornaliera), per evidenziare periodi di congedo parentale indennizzati nella misura del 30%, fruiti entro il limite massimo di coppia di sei mesi e successivamente al sesto anno di vita del figlio e fino al dodicesimo anno. A tale evento corrisponde il codice conguaglio, sul modello DM10, “L320” e “L321”, rispettivamente per la modalità oraria o giornaliera. Si tratta, quindi, del rimanente periodo indennizzato al 30% della retribuzione, pari a 3 mesi richiedibile da ciascun genitore, laddove il figlio abbia più di sei e meno di dodici anni;
- i codici evento “PE0” e “PE1” (rispettivamente per modalità oraria e modalità giornaliera), per evidenziare periodi di congedo parentale indennizzati nella misura del 30%, fruiti entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fino al dodicesimo anno di vita del figlio. A tale evento corrisponde il codice conguaglio, sul modello DM10, “L322” e “L323”, rispettivamente per la modalità oraria o giornaliera. Si tratta, quindi, degli ultimi 3 mesi indennizzati (alla coppia) al 30% della retribuzione richiedibili da ciascun genitore, laddove il figlio abbia fino a dodici anni;
- i codici evento “PB0” e “PB1” (rispettivamente per modalità oraria e modalità giornaliera), per evidenziare periodi di congedo parentale indennizzati con contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale ex art. 35, comma 2, fruiti oltre i nove mesi e fino al limite di 10/11 mesi, fino all’ottavo anno di vita del figlio. A tale evento corrisponde il codice conguaglio, sul modello DM10, “L324” e “L325”, rispettivamente per la modalità oraria o giornaliera. Si tratta, quindi, degli ultimi 2 mesi indennizzati, in presenza dei requisiti reddituali previsti, laddove il figlio abbia fino a otto anni;
- i codici evento “TB0” e “TB1” (rispettivamente per modalità oraria e modalità giornaliera), per evidenziare periodi di congedo parentale indennizzati, fruiti oltre i nove mesi e fino al limite di 10/11 mesi, dall’ottavo al dodicesimo anno di vita del figlio. A tale evento corrisponde il codice conguaglio, sul modello DM10, “L326”. Si tratta, quindi, degli ultimi 2 mesi indennizzati, in presenza dei requisiti reddituali previsti, laddove il figlio abbia tra gli otto e i dodici anni.
Dagli ultimi aggiornamenti del documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens (Allegato tecnico 4.29.0 del 28 febbraio 2025) parrebbe essere in arrivo anche la circolare INPS sulle novità 2025. Il citato allegato tecnico, infatti, prevede già l’inserimento (ancorché rinviandone l’utilizzabilità nei termini che verranno specificati dall’imminente circolare esplicativa) dei codici evento “PG4” e “PG5”, rispettivamente da utilizzare per i congedi parentali in modalità oraria e giornaliera, indennizzati in misura dell’80% della retribuzione per il periodo massimo di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino.
Pertanto, per il 2025, parrebbero cessare di vigenza i sopracitati codici “PG0”, “PG1”, “PG2”, “PG3”, in favore dei nuovi codici “PG4” e “PG5”. I predetti “nuovi” eventi saranno poi esposti a conguaglio con il codice di nuova istituzione “L331” avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80% della retribuzione per tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino Art 1 co 217 L.207/04”.
I nuovi codici evento “PG4”, “PG5”, ed il codice di conguaglio “L331” sono utilizzabili esclusivamente a seguito della pubblicazione di specifico messaggio/circolare INPS.
La road map del congedo parentale 2025 in Uniemens
