Congedo di paternità Fornero Domande on line

Pubblicato il 01 giugno 2016

L’articolo 4, comma 24, lettera a), Legge n. 92/2012, ha istituito un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), fruibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o entro il quinto mese dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozioni o affidamenti.

La Legge di stabilità 2016, nel disporre la proroga di tali congedi anche per l’anno 2016, ha aumentato il congedo obbligatorio del padre da uno a due giorni.

Stante quanto sopra l’INPS, con messaggio n. 2046 del 9 maggio 2016, ha comunicato che per l’anno in corso possono fruire dei 2 giorni di congedo obbligatorio, anche in via non continuativa, i padri lavoratori dipendenti con evento parto, adozione o affidamento avvenuto dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.

Per recepire quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016 le procedure INPS sono state aggiornate.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inail, obbligo codice Cnel dal 12 gennaio. Cosa cambia

27/01/2026

Congedo parentale fino a 14 anni solo per dipendenti. Contatore da aggiornare

27/01/2026

Casa familiare: convivenza di coniuge e figli non vale accettazione dell’eredità

27/01/2026

Rottamazione quinquies e CPB: precisazioni dal Fisco

27/01/2026

Contributi sanitari integrativi: non imponibili anche senza rapporto di lavoro

27/01/2026

Imposta di soggiorno: il gestore risponde davanti al giudice tributario

27/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy