Congedo di paternità Fornero Domande on line

Pubblicato il 01 giugno 2016

L’articolo 4, comma 24, lettera a), Legge n. 92/2012, ha istituito un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), fruibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o entro il quinto mese dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozioni o affidamenti.

La Legge di stabilità 2016, nel disporre la proroga di tali congedi anche per l’anno 2016, ha aumentato il congedo obbligatorio del padre da uno a due giorni.

Stante quanto sopra l’INPS, con messaggio n. 2046 del 9 maggio 2016, ha comunicato che per l’anno in corso possono fruire dei 2 giorni di congedo obbligatorio, anche in via non continuativa, i padri lavoratori dipendenti con evento parto, adozione o affidamento avvenuto dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.

Per recepire quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016 le procedure INPS sono state aggiornate.

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