Dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 2025, la madre intenzionale nella coppia omogenitoriale femminile, lavoratrice dipendente può astenersi dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio.
A ricordarlo è l’INPS con Il messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025, con cui l’Istituto previdenziale recepisce gli effetti della pronuncia della Consulta e chiarisce le modalità per rendere operativo il diritto.
Con la sentenza n. 115, depositata il 21 luglio 2025 e pubblicata in G.U. il 23 luglio 2025 (Serie Speciale n. 30), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui non riconosceva il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice madre intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
La Corte ha riconosciuto che nelle coppie omogenitoriali femminili è possibile distinguere tra madre biologica (che partorisce) e madre intenzionale (che ha condiviso il progetto genitoriale). La madre intenzionale è pertanto equiparata al padre lavoratore delle coppie eterosessuali ai fini della fruizione del congedo di paternità obbligatorio.
La pronuncia ha effetti diretti e immediati a partire dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’INPS, con il messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025, sottolinea che il congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 è esteso alla lavoratrice madre intenzionale che:
Secondo quanto precedentemente illustrato dall’Istituto (circolare n. 122/2022, par. 2 e 2.5), al pari del padre lavoratore, anche la madre intenzionale dovrà comunicare al datore di lavoro la volontà di fruire del congedo.
Fatte salve condizioni di migliore favore previste dalla contrattazione collettiva, la lavoratrice madre intenzionale del settore privato è tenuta a indicare al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo di paternità obbligatorio, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
La comunicazione al datore di lavoro deve essere fatta in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Il datore di lavoro anticipa l’indennità per conto dell’Istituto e conguaglia il credito in Uniemens.
Se l’indennità è erogata direttamente dall’Istituto (ossia nel caso di lavoratori agricoli, lavoratori stagionali, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione guadagni, nonché i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine), la lavoratrice madre del settore privato deve presentare domanda telematica di congedo di paternità obbligatorio all’INPS (anche tramite Contact center o tramite enti di patronato e intermediari).
Le dipendenti pubbliche devono rivolgersi esclusivamente al datore di lavoro.
L’indennità per il congedo di paternità obbligatorio è pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.
È riconosciuta la contribuzione figurativa per l’intero periodo fruito.
Gli effetti della pronuncia decorrono dal 24 luglio 2025. Da questa data, le lavoratrici interessate potranno presentare domanda e fruire del congedo nei termini già previsti per i padri lavoratori.
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Cos'è |
Congedo obbligatorio retribuito finalizzato alla cura del neonato e alla condivisione della responsabilità genitoriale. |
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Destinatari |
Padri lavoratori dipendenti e, dal 24 luglio 2025, anche madri intenzionali in coppie omogenitoriali femminili risultanti genitori nei registri dello stato civile. |
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Durata |
10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), anche non consecutivi (non frazionabili in ore). |
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Periodo di fruizione |
Da 2 mesi prima della nascita fino a 5 mesi dopo; fruibile anche durante il congedo di maternità della madre biologica. |
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Indennità |
100% della retribuzione (art. 22, 23 TU); con contribuzione figurativa (art. 25 TU). |
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Modalità di richiesta |
Comunicazione al datore di lavoro. Domanda all’INPS solo se il datore non anticipa l’indennità. Per PA, domanda solo al datore. |
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Requisiti |
Rapporto di lavoro subordinato; riconoscimento della genitorialità nei registri civili o con provvedimento di adozione/affidamento. |
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Normativa di riferimento |
Art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 (come interpretato dalla sentenza n. 115/2025); circolare INPS n. 122/2022; Messaggio INPS n. 2450/2025. |
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