Con decorrenza 1° gennaio 2025, la legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 217 e 2018 della legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha innalzato in via strutturale l’indennità spettante ai lavoratori dipendenti-genitori che usufruiscono del congedo parentale dopo aver terminato il congedo di maternità o paternità obbligatorio. L’indennità è ora pari all’80% della retribuzione per un periodo massimo di coppia di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore, e limitatamente ai figli di età inferiore a sei anni.
Ad oggi l’INPS non ha ancora emanato le istruzioni per rendere operative le novità della legge di Bilancio 2025. L’Allegato tecnico Uniemens versione 4.29.0 (28 febbraio 2025) ha tuttavia identificato i nuovi codici per la gestione dei mesi di congedo parentale all’80%. Si tratta dei codici:
Entrambi i codici sono però “utilizzabili a seguito della pubblicazione di specifico messaggio/circolare” che, come abbiamo detto in precedenza, non risulta ancora emanato.
In attesa che un documento di prassi sblocchi l’impasse e dia definitivamente corso alle novità della legge di Bilancio 2025, ricordiamo brevemente cosa è cambiato dal 1° gennaio 2025.
Durante la fruizione dei tre mesi non trasferibili all’altro genitore, la coppia di genitori può chiedere l’indennità maggiorata all’80% della retribuzione media globale giornaliera per un totale di 3 mesi.
L’indennità maggiorata si applica, con effetto progressivo annuale, secondo le seguenti modalità:
Primo mese di indennità all’80% (Decorrenza: 2023)
Secondo mese di indennità all’80% (Decorrenza: 2024)
Terzo mese di indennità all’80% (Decorrenza: 2025)
NOTA BENE: L’elevazione dell’indennità all’80% riguarda esclusivamente i 6 mesi complessivi non trasferibili (tre per ciascun genitore), e non i mesi trasferibili o altri periodi di congedo parentale.
Genitore solo
Il beneficio dell’indennità all’80% per tre mesi complessivi è riconosciuto anche al genitore solo, che può fruirne integralmente, nel rispetto delle condizioni sopra indicate.
Come ricordato dall’INPS (circolare n. 122 del 27 ottobre 2022), lo status di “genitore solo” sussiste:
Riportiamo di seguito, per utilità, lo schema riassuntivo pubblicato dall’INPS nelle more dell’emanazione dell’atteso documento di prassi.
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