Per il congedo parentale con indennità maggiorata, domanda telematica e nuovi codici congedo e codice conguaglio per le denunce contributive riferite a periodi di competenza con decorrenza 1° gennaio 2025.
Lo comunica l’INPS con la circolare n. 95 del 26 maggio 2025, emanata su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che rende fruibile, dal lavoratore, l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese, prevista dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
La legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità/paternità), aumentando l’indennità economica spettante in caso di fruizione del congedo parentale entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
Più specificamente, l'indennità è riconosciuta, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione:
L’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale e interessa:
L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori, con esclusione degli autonomi e degli iscritti alla Gestione Separata. Pertanto, il termine finale del congedo di maternità o di paternità di un genitore lavoratore iscritto alla Gestione separata, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva ai fini del riconoscimento dell’indennità maggiorata.
Congedo parentale: indennità maggiorata per lavoratori dipendenti – Quadro riepilogativo (2023–2025)
N. mesi indennizzati |
% Indennizzo |
Età massima minore |
Condizioni |
1 mese |
80% |
Entro i 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore |
L. 197/2022 (Bilancio 2023) - Almeno un genitore dipendente ha terminato congedo maternità/paternità dopo il 31/12/2022 o se il figlio è nato o adottato dal 01/01/2023 30% se fruiti dopo i 6 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia del minore) ed entro i 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) |
1 mese aggiuntivo |
80% |
Entro i 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore |
L. 213/2023 (Bilancio 2024) - Almeno un genitore dipendente ha terminato congedo maternità/paternità dopo il 31/12/2023 o se il figlio è nato o adottato dal 01/01/2024 30% se fruiti dopo i 6 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia del minore) ed entro i 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) |
1 ulteriore mese |
80% |
Entro i 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore |
L. 207/2024 (Bilancio 2025) - Almeno un genitore dipendente ha terminato congedo maternità/paternità terminata dopo il 31/12/2024 o se il figlio è nato o adottato dal 01/01/2025 30% se fruiti dopo i 6 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia del minore) ed entro i 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) |
6 mesi |
30% |
Entro i 12 anni di età del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento |
Indipendente da decorrenze o reddito |
Ulteriori 2 mesi (fino a 10/11 mesi) |
0% |
Entro i 12 anni di età del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento |
30% solo se reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione |
Al genitore solo sono riconosciuti tutti i mesi di congedo (11), di cui 9 mesi di congedo parentale indennizzati (3 mesi all’80% e 6 mesi al 30% della retribuzione)
La domanda di congedo parentale va presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale istituzionale dell’INPS (percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”).
In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact center Multicanale o agli Istituti di patronato.
L’INPS, con la circolare n. 95/2025 introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, nuovi codici evento da utilizzare nel flusso Uniemens – sezione <PosContributiva> – per i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e ai Fondi speciali. Si tratta dei seguenti codici:
ATTENZIONE: Come chiarito dall’INPS, questi codici sono utilizzabili in caso di fruizione, dal 1° gennaio 2025, di periodi di congedo (anche residui) di cui ai codici “PG0”, “PG1”, “PG2” e “PG3” e relativi ai periodi di congedo parentale in modalità oraria/giornaliera, indennizzati in misura dell’80% della retribuzione in base alle leggi di Bilancio 2023 e 2024. In questi casi, il numero massimo di mesi indennizzabili all’80% sarà pari a uno o due, a seconda delle condizioni previste dalle normative in vigore all’epoca del riconoscimento.
Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata, il datore di lavoro deve valorizzare il codice L331: “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80% della retribuzione per tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino – Art. 1, co. 217, L. 207/2024”
I codici evento “PG4” e “PG5” legati al codice conguaglio “L331” devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2025 (dagli Uniemens di competenza febbraio 2025 , cedolini di febbraio 2025 elaborati con gli eventi di competenza gennaio 2025, per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito).
I codici congedo e il codice conguaglio già in uso possono essere utilizzati solo per le denunce riferite a periodi di competenza antecedenti, vale a dire :
Per eventi relativi al periodo di competenza da gennaio 2025 a giugno 2025, eventualmente già denunciati con i codici evento e con i codici conguaglio in vigore fino al 31 dicembre 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione, nelle denunce con competenza luglio 2025, agosto 2025 e settembre 2025, della prestazione conguagliata in misura inferiore a quella spettante utilizzando il codice “M047” (“Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%-60%”) e contestualmente procedendo al conguaglio della prestazione in misura dell’80% con il nuovo codice conguaglio ”L331“.
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