Conguaglio Imu 2023: versamento

Pubblicato il 28 febbraio 2024

Per il solo anno 2023 la legge di bilancio 2024 (n. 213/2023) ha disposto la proroga della validità delle delibere di approvazione delle aliquote Imu e Tari.

In particolare, si considerano tempestive le delibere comunali di approvazione delle aliquote Imu e Tari se inserite nell’apposita sezione del portale del Federalismo fiscale invece che al 14 ottobre 2023 entro il 30 novembre 2023 e pubblicate sul sito del Dipartimento finanze entro il 15 gennaio 2024 al posto del termine del 28 ottobre 2023.

Quindi, se gli enti preposti seguono le suddette tempistiche, le delibere producono effetti con riferimento alle imposte dovute per il 2023. Passati i limiti temporali indicati, devono applicarsi le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2022.

Conguaglio Imu 2023

Cosa comporta tale proroga ai fini Imu?

La norma – articolo 73 della legge n. 231/2023 - prevede che l’eventuale conguaglio dovuto dal contribuente tra l’imposta versata e quella dovuta deve essere corrisposto entro il 29 febbraio 2024.

Di conseguenza, se il saldo Imu 2023 versato dal contribuente entro l’ordinaria scadenza del 18 dicembre 2023 è inferiore all’imposta dovuta in base alle delibere considerate tempestive per effetto della proroga, va pagato il conguaglio entro il 29 febbraio 2024.

ATTENZIONE: Sull’importo non vanno aggiunti interessi e sanzioni.

Diversamente, se l’importo versato a dicembre 2023 risulta, in base alle delibere pubblicate tardivamente ma considerate tempestive, superiore a quanto dovuto è possibile chiedere il rimborso entro il termine di 5 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Se non si adempie al conguaglio Imu entro il 29 febbraio 2024, è ammesso il ricorso al ravvedimento operoso che richiede, però, il versamento anche di interessi e sanzioni (in misura ridotta).

Per conoscere le delibere Imu va consultato l’apposito sito del Dipartimento finanze, sezione Imposta municipale propria (Imu).

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