Coniugi con abitazioni in comuni diversi. Esenzione Imu solo dal 2022

Pubblicato il 27 aprile 2022

Con risposta all’interrogazione parlamentare del 20 aprile 2022, n. 5-07902, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso alcuni chiarimenti in merito all’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale.

Il punto nodale della questione è quella relativa all'articolo 5-decies del decreto-legge n. 146/2021, che ha modificato il comma 741, articolo 1, L. n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), stabilendo che se i componenti del nucleo familiare hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, a scelta dai detti componenti.

Con tale previsione si è inteso superare l’orientamento dei giudici della Corte di cassazione, i quali, in tali ipotesi, non riconoscevano l’agevolazione prima casa a nessuno dei due coniugi.

Viene però rilevato che, stante la novità normativa, i comuni stanno inviando avvisi di accertamento per gli anni 2017-2021, in ossequio all’orientamento della Corte di cassazione.

Si deve anche osservare che la Corte costituzionale ha comunicato di avere sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011 che disconosce il diritto all'esonero dal versamento dell'IMU sulla prima casa se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la residenza in un comune diverso.

Imu e coniugi con residenza in comuni differenti: precisazioni

Il Mef interpellato sulla materia precisa che la norma modificativa della legge di bilancio 2020 non ha natura interpretativa: ciò significa che non è retroattiva bensì innovativa e, di conseguenza, si applica solo per l'avvenire, dal 2022.

Infatti, è proprio per evitare incertezze future sull’applicazione della norma agevolativa che è stata emanata la norma del Dl n. 146/2021.

Per quanto riguarda il periodo pregresso 2017-2021, va applicata la disciplina previgente, per la quale quando non é unica la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso.

Su ciò trovano fondamento gli avvisi di accertamento da parte dei comuni fino all'anno d'imposta 2021.

Ma c’è un richiamo ai comuni a prestare attenzione: la Consulta, nel sollevare la questione davanti a sé, dubita della legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3, 31, e 53 Costituzione - del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile ma anche del suo nucleo familiare.

Tutto ciò, pertanto, potrebbe costituire ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica e dimora abituale in un immobile diverso. Qualora intervenisse declatoria di illegittimità costituzionale, gli avvisi di accertamento emessi dai comuni potrebbe risultare illegittimi.

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