Nuove richieste di IGP per prodotti artigianali e industriali
Pubblicato il 02 dicembre 2025
In questo articolo:
- Indicazioni Geografiche per i Prodotti Artigianali e Industriali, il Regolamento UE
- Procedura di registrazione: fase nazionale e fase unionale
- Sistema di controllo e verifiche di conformità
- Tutela giuridica e ambito della protezione
- Avvio delle domande di registrazione in Italia dal 1° dicembre 2025
- Ambito di applicazione delle nuove indicazioni geografiche
- Contenuti della domanda di registrazione
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Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 20 novembre 2025, ha approvato un nuovo decreto legislativo, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE 2023/2411.
Il provvedimento introduce, per la prima volta, una tutela unitaria e più solida per le Indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, riprendendo il modello già operativo nel comparto agricolo.
Secondo quanto illustrato dal Ministro Adolfo Urso, l’intervento rafforza il sistema di protezione per produzioni storiche del territorio, come il vetro di Murano, la ceramica di Caltagirone, il merletto goriziano e le campane di Agnone, garantendo standard certificati di qualità e autenticità. Il Ministro ha evidenziato come questa misura rappresenti un riconoscimento concreto del valore delle lavorazioni tradizionali e un presidio per i consumatori.
Il decreto attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la funzione di autorità competente per la gestione nazionale delle procedure di registrazione delle nuove Indicazioni geografiche.
È inoltre istituito un sistema sanzionatorio specifico, finalizzato a contrastare abusi e imitazioni e a tutelare sia i consumatori sia le imprese che rispettano le regole. Tra gli effetti attesi rientrano una maggiore protezione dalle contraffazioni e una migliore presenza sui mercati per i prodotti artigianali e industriali rappresentativi del Made in Italy.
In attesa che venga pubblicato il testo del decreto legislativo approvato il 20 novembre 2025 dal Consiglio dei Ministri, è stato comunicato che a partire dal 1° dicembre 2025 è possibile presentare le domande di registrazione.
Indicazioni Geografiche per i Prodotti Artigianali e Industriali, il Regolamento UE
Il Regolamento UE 2023/2411, adottato il 18 ottobre 2023 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 ottobre 2023, istituisce per la prima volta un sistema armonizzato di protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali.
Il Regolamento UE 2023/2411, del 18 ottobre 2023, diviene operativo in Italia dal 1° dicembre 2025, data a partire dalla quale sarà possibile avviare le procedure di registrazione.
La disciplina, che si affianca ai regimi già consolidati per i prodotti agricoli e le bevande spiritose, introduce un corpus di norme volto a:
- rafforzare la tutela della proprietà intellettuale,
- valorizzare il patrimonio produttivo locale.
- garantire la trasparenza dell’informazione ai consumatori.
Finalità del nuovo regime
Il regolamento 2023/2411 persegue l’obiettivo di:
- proteggere i nomi dei prodotti artigianali e industriali la cui qualità, reputazione o altre caratteristiche risultano essenzialmente connesse alla loro origine geografica;
- assicurare ai produttori un quadro di tutela uniforme all’interno del mercato interno;
- contrastare pratiche ingannevoli e fenomeni di contraffazione, anche nel commercio elettronico;
- favorire la competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI);
- preservare e promuovere il know-how tradizionale e le competenze locali.
NOTA BENE: L’ambito di applicazione esclude espressamente i prodotti agricoli, alimentari, i vini e le bevande spiritose, già disciplinati da normativa settoriale specifica.
Affinché un nome possa essere registrato come IG, è necessario dimostrare il soddisfacimento congiunto dei seguenti requisiti:
- origine geografica determinata del prodotto;
- legame causale tra qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto e la zona geografica di riferimento;
- svolgimento di almeno una fase della produzione all’interno della stessa zona delimitata.
Sono esclusi dalla protezione i prodotti contrari all’ordine pubblico.
Il disciplinare di produzione assume un ruolo centrale: deve descrivere metodi produttivi, caratteristiche, delimitazioni territoriali, eventuali requisiti di imballaggio in loco e specifiche di etichettatura, secondo criteri di oggettività e non discriminazione.
Procedura di registrazione: fase nazionale e fase unionale
Il processo di registrazione si articola in due fasi:
1. Fase nazionale
La domanda è presentata all’autorità competente dello Stato membro d’origine. Tale autorità:
- esamina la domanda e la documentazione tecnica;
- gestisce la procedura nazionale di opposizione;
- adotta la decisione finale sulla trasmissione all’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) in caso di esito positivo.
Le procedure nazionali devono essere rapide, trasparenti e proporzionate, con obbligo di pubblicità dei termini e delle modalità applicative.
2. Fase a livello di Unione
L’EUIPO verifica la completezza della domanda, procede alla pubblicazione del documento unico ai fini dell’opposizione e adotta la decisione di registrazione o rigetto.
In casi specifici – ad esempio quando emergono profili di ordine pubblico o implicazioni su relazioni commerciali esterne – la Commissione europea può avocare a sé il potere decisionale.
È inoltre prevista una procedura alternativa di registrazione diretta presso l’EUIPO per gli Stati membri privi di un sistema nazionale di IG e che abbiano ottenuto una dispensa ai sensi dell’art. 19 del regolamento.
Sistema di controllo e verifiche di conformità
Al fine di garantire l’affidabilità del sistema, il regolamento introduce un modello di controllo articolato su due livelli:
- Autodichiarazione del produttore. Ogni produttore è tenuto a presentare, con periodicità triennale, un’autodichiarazione che attesti la conformità del prodotto al disciplinare. L’autorità competente verifica la completezza e coerenza delle informazioni ricevute e rilascia un certificato ufficiale di autorizzazione alla produzione.
- Controlli basati sull’analisi del rischio. Le autorità nazionali effettuano controlli sul mercato, anche elettronico, volti a rilevare usi impropri, imitazioni o evocazioni dell’IG.
Possono essere delegate funzioni a organismi di certificazione o soggetti qualificati, purché dotati delle necessarie competenze tecniche e indipendenza.
Il regolamento richiede inoltre la previsione, da parte degli Stati membri, di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive contro violazioni e pratiche ingannevoli.
Tutela giuridica e ambito della protezione
La registrazione conferisce una protezione estesa, comprendente:
- divieto di usurpazione, imitazione, evocazione o uso improprio del nome dell’IG;
- tutela contro la registrazione di nomi di dominio che violino l’IG;
- tutela contro prodotti comparabili che possano indurre in errore il consumatore sull’origine geografica;
- salvaguardia rispetto a marchi confliggenti, secondo criteri di bilanciamento con i diritti di proprietà industriale esistenti.
Il regolamento prevede inoltre l’iscrizione delle IG nel Registro elettronico dell’Unione, accessibile al pubblico e gestito dall’EUIPO.
Avvio delle domande di registrazione in Italia dal 1° dicembre 2025
Tale strumento di tutela, valido in tutto il territorio dell’Unione, riconosce un nuovo titolo di proprietà industriale volto a valorizzare produzioni tradizionali, garantire la riconoscibilità dell’origine e favorire la promozione dei territori su scala internazionale.
Ambito di applicazione delle nuove indicazioni geografiche
Il regime si applica a una pluralità di beni non alimentari caratterizzati da specifiche tecniche consolidate nel tempo. Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo, manufatti in materiali naturali, articoli lignei o tessili, oggetti in vetro o porcellana, prodotti artigianali in metallo o pelle e ogni altro bene la cui identità sia strettamente connessa alle competenze locali.
Per accedere alla protezione, i prodotti devono rispettare tre condizioni fondamentali:
- provenire da un’area geografica chiaramente identificabile;
- presentare qualità o reputazione direttamente correlate al luogo di origine;
- prevedere almeno una fase del processo produttivo svolta all’interno della zona delimitata.
Contenuti della domanda di registrazione
Per ottenere la registrazione di una IGP, la domanda deve essere presentata principalmente da un’associazione di produttori e deve includere un insieme di documenti tecnici.
- Il disciplinare di produzione, nel quale sono illustrate:
- le caratteristiche del prodotto;
- le materie prime impiegate;
- i metodi di lavorazione e le pratiche produttive;
- gli elementi che comprovano il legame con la zona geografica di riferimento.
- Il documento unico, predisposto utilizzando il modello stabilito dal regolamento e contenente le informazioni sintetiche ma essenziali sul prodotto e sulla sua origine.
- La documentazione di accompagnamento, che deve riportare:
- i dati identificativi e i recapiti del richiedente;
- il nome e i contatti dell’autorità competente per i controlli;
- eventuali ulteriori informazioni ritenute opportune dallo Stato membro o dal soggetto proponente.
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