Conoscenza della contestazione disciplinare

Pubblicato il 27 giugno 2016

Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 12822 del 21 giugno 2016) non è sufficiente, ai fini della presunzione di conoscibilità dell'addebito disciplinare, la semplice spedizione della raccomandata A.R., contenente la contestazione, all'indirizzo del destinatario, pur in mancanza della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio a causa della mancanza dell'avviso di ricevimento o dell'attestazione di compiuta giacenza.

Infatti la spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario (Cass., sentenza n. 20924/2005).

Inoltre, in caso di notificazione a mezzo posta, l’ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ha l’obbligo - dopo avere accertato che il destinatario non abbia cambiato residenza, dimora o domicilio, ma sia temporaneamente assente, e che manchino persone abilitate a ricevere il piego - di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito; quindi qualora l’avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale, la notifica è radicalmente nulla (Cass., sentenza n. 10998/2011).

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