Onlus, obbligo di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo
Pubblicato il 18 marzo 2026
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Dal 1° gennaio 2026 è diventata operativa una novità rilevante per il mondo del non profit: l’Anagrafe unica delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate, è stata definitivamente soppressa. Si tratta di un passaggio chiave nel processo di riforma del Terzo settore, che impone agli enti interessati di adeguarsi rapidamente al nuovo assetto normativo.
La scadenza da tenere ben presente è quella del 31 marzo 2026. Entro tale data, le organizzazioni già iscritte all’Anagrafe Onlus che intendono continuare a operare come enti del Terzo settore devono presentare domanda di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
NOTA BENE: L’adempimento è essenziale non solo per mantenere la qualifica, ma anche per continuare a beneficiare del contributo del 5 per mille.
Iscrizione al RUNTS: obbligo e modalità operative
La richiesta di iscrizione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato del RUNTS, accessibile con credenziali SPID o CIE del legale rappresentante. Nel caso di enti dotati di personalità giuridica, la procedura è curata da un notaio.
L’iscrizione non è automatica: è infatti subordinata all’esito positivo dell’istruttoria da parte dell’ufficio competente.
Nella domanda, l’ente deve indicare la sezione del RUNTS nella quale intende essere inserito e allegare una serie di documenti, tra cui:
- atto costitutivo;
- statuto aggiornato alle disposizioni del Codice del Terzo settore;
- gli ultimi due bilanci approvati, redatti secondo i modelli ministeriali.
Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, è richiesta la presentazione di un regolamento specifico in sostituzione degli atti ordinari.
Organo di controllo: quando è obbligatorio
Particolare attenzione va posta anche agli obblighi organizzativi. In base alla normativa vigente, l’ente deve nominare un organo di controllo qualora, dai bilanci, emerga il superamento di determinati parametri dimensionali previsti dal Codice del Terzo settore.
L’obbligo è invece sempre previsto per le Onlus costituite in forma di fondazione, indipendentemente dalle dimensioni.
Alternativa: iscrizione come impresa sociale
Le Onlus che intendono assumere la qualifica di impresa sociale devono seguire un diverso percorso: entro il 31 marzo 2026 devono presentare domanda al Registro delle imprese territorialmente competente, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento.
Mancata iscrizione: obbligo di devoluzione del patrimonio
Gli enti che non procedono all’iscrizione al RUNTS perdono la qualifica di Onlus e sono tenuti a devolvere il proprio patrimonio, maturato durante il periodo di attività, secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che deve esprimere un parere preventivo.
5 per mille: nuove regole dal 2026
Con la soppressione dell’Anagrafe Onlus cambia anche il meccanismo di accesso al 5 per mille. A partire dal 2026, non è più possibile fare riferimento al precedente accreditamento.
Per continuare a beneficiare del contributo senza interruzioni, gli enti devono:
- presentare la domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 (se non già effettuata), indicando anche i dati necessari per il pagamento, incluso l’IBAN;
- risultare iscritti al RUNTS entro il 31 dicembre 2026.
La comunicazione dei dati per il contributo deve avvenire tramite il sistema RUNTS, seguendo le modalità previste nella sezione dedicata all’accreditamento.
Perché rispettare la scadenza del 31 marzo 2026
Il rispetto del termine del 31 marzo assume un’importanza strategica per le ex Onlus. La mancata presentazione dell’istanza entro tale data comporta conseguenze rilevanti:
- perdita del diritto al 5 per mille per l’anno 2026;
- obbligo di devoluzione del patrimonio accumulato;
- interruzione della continuità operativa come ente del Terzo settore.
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