Conseguenze sul costo del lavoro da "benefici accessori"

Pubblicato il 11 dicembre 2014 Fringe benefit - “beneficio accessorio”, vale a dire un bene o un servizio (anche prodotto e/o erogato direttamente dal datore di lavoro) concesso al dipendente che ne trae un beneficio aggiuntivo rispetto alla retribuzione contrattuale – consiste in una retribuzione in natura che, per legge, è imponibile ai fini contributivi e fiscali, con le eccezioni ed i correttivi che andremo ad esaminare.

L’imponibilità fiscale e contributiva del benefit (per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili) è regolamentata dall’art. 51 commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 917/86 (TUIR) e segue il principio del “valore normale”, ovvero l’imponibile si determina sulla base del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie in regime di libera concorrenza.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nuova chance per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci anche nel 2026

12/03/2026

Contributo assunzioni under 36 editoria 2025 al via: requisiti, importo e domanda

12/03/2026

CCNL Edilizia artigianato - Verbale di accordo del 10/2/2026

12/03/2026

Premi di risultato e welfare aziendale, nuova valutazione di convenienza

12/03/2026

Ccnl Edilizia artigianato. Regolamento FAQS

12/03/2026

Premi di risultato e welfare: nuove valutazioni di convenienza

12/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy