Consiglio di Stato: sacchetti portati dal consumatore solo se conformi

Pubblicato il 31 marzo 2018

Il Consiglio di Stato ha reso un parere sui quesiti sottopostigli dal ministero della Salute in merito alle nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei sacchetti per alimenti disponibili a libero servizio, introdotte dall'articolo 226-ter del Decreto legislativo n. 152/2006.

In particolare era stato chiesto:

Nel dettaglio, il Collegio amministrativo – parere n. 859 del 29 marzo 2018 – dopo aver fornito una disamina sull’inquadramento delle questioni oggetto della richiesta di parere, hanno risposto concludendo che l’esercizio commerciale, quale soggetto tenuto a garantire l’integrità dei prodotti ceduti dallo stesso, può vietare l’utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore solo se questi risultino non conformi alla normativa di volta in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a venire in contatto con gli alimenti.

Questo alla luce del “necessario ed imprescindibile rispetto della normativa in tema di igiene e sicurezza alimentare”.

Esercizio commerciale tenuto a verificare idoneità e conformità

Ne consegue che ogni esercizio commerciale sarà, quindi, “tenuto, secondo le modalità dallo stesso ritenute più appropriate, alla verifica dell’idoneità e della conformità a legge dei sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dell’esercizio commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore”.

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