Consob, modificate le soglie per l’individuazione della operazioni societarie rilevanti ai fini degli obblighi informativi

Pubblicato il 21 maggio 2010

Al fine di tener conto del mutato contesto dei mercati finanziari, sia in termini di trasparenza che di rappresentatività negli organi di governo delle società che fanno ricorso al mercato, la Consob, con deliberazione 13 maggio 2010 - pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 116 - ha disposto alcune modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 58/1998.

La cosiddetta “Legge Draghi” - “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” - presenta una serie di innovazioni che riguardano: l’informazione periodica; le esenzioni; gli obblighi di informativa alla Consob; l’informativa al pubblico e l’individuazione della operazioni straordinarie da considerarsi significative ai fini della comunicazione alla Commissione nazionale.

Proprio ai “Criteri generali per valutare la significatività di operazioni di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione ai fini dell’adempimento dell’obbligo di pubblicazione del documento informativo di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti” è dedicata un’apposita sezione della deliberazione.

Nel corso degli anni si è osservato che i parametri di significatività per la redazione dei documenti informativi da inviare agli organi di controllo sono mutati e, così, si rischiava di non considerare operazioni di natura straordinaria comunque di un certo rilievo. Cioè, si poteva incorrere nel pericolo di escludere dal controllo operazioni importanti o,viceversa, dare eccessiva rilevanza ad operazioni di riorganizzazione interna dei gruppi.

Con la deliberazione in oggetto, sono stati elencati i nuovi parametri di significatività, e si evidenzia che se almeno uno dei nuovi limiti indicati risulta essere uguale o superiore al 25%, le operazioni di fusione/scissione ovvero di acquisizione/cessione saranno in via generale qualificate come significative e, pertanto, gli emittenti saranno tenuti alla redazione dei documenti informativi.

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