Consulenti del lavoro. Chiarimenti intorno al Regolamento sulla formazione obbligatoria

Pubblicato il 11 aprile 2011 Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, per meglio specificare alcuni aspetti del Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria, ha messo a disposizione sul proprio sito internet la circolare n. 1055, datata 8 aprile 2011.

Il documento ricorda che, essendosi concluso il periodo transitorio, dal 1° gennaio scorso il percorso formativo dei consulenti è biennale e si considera completato con il raggiungimento di 50 crediti, di cui almeno 6 conseguiti nelle materia di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. I crediti relativi al biennio devono essere almeno 16 per ciascun anno. Sul sito è a disposizione anche il format relativo alla dichiarazione integrativa per il completamento dei crediti, che deve essere presentato al rispettivo Consiglio Provinciale entro il 15 luglio 2011.

In caso di omessa comunicazione della dichiarazione che attesta la formazione professionale svolta (articolo 11 del Regolamento), la sanzione prevista è la censura. La stessa sanzione si applica anche in caso di mancata o insufficiente formazione.

Gli eventi formativi svolti da soggetti terzi, che presentano i requisiti richiesti, devono essere accreditati dal Consiglio Provinciale, indipendentemente dalle modalità con cui vengono svolti. Se si utilizza la tecnologia e-learning, il Consiglio Provinciale è tenuto a verificare, oltre ai requisiti dell'evento stesso, anche quelli relativi alla piattaforma. Gli eventi che sono accreditati dal Consiglio Provinciale permettono l’acquisizione dei crediti a tutti i Consulenti del Lavoro che vi partecipano, indipendentemente dal loro domicilio professionale. Il Consiglio nazionale può accreditare anche degli interventi in videoconferenza e in questo caso, oltre a valutare la conformità del programma, dovrà verificare le modalità di effettiva rilevazione delle presenze all’evento.

I soggetti terzi presentano istanza di accreditamento al Consiglio Provinciale con formale domanda e quest’ultimo, entro trenta giorni dalla domanda, delibera se accreditare o meno un evento. La valutazione dell’evento da parte del Consiglio Provinciale avviene in base alla conformità ai criteri oggettivi di cui all’articolo 8 del Regolamento. Qualora venga riscontrata la non conformità dell’evento ai suddetti criteri, questa deve essere debitamente motivata. Il Consiglio Provinciale deve attentamente vigilare anche sulle modalità di svolgimento dell’evento accreditato, verificando la corrispondenza tra quanto dichiarato nell'istanza di accreditamento e il materiale svolgimento dello stesso. Se si constata la mancata conformità, si provvederà a ridurre o a revocare i crediti attribuiti all’evento.

 L’esonero per il mancato esercizio della professione di consulente del lavoro si avrà solo dopo la presentazione di un’istanza motivata al Consiglio provinciale competente dalla quale emerga la mancanza dei requisiti fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale.
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