Consulenza giuridica fiscale: le nuove regole

Pubblicato il 02 luglio 2025

Il Ministero delle Finanze attua, con decreto datato 24 giugno 2025, l’articolo 10-octies della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, il quale stabilisce che l’Amministrazione finanziaria può fornire, su richiesta, consulenza giuridica su questioni fiscali di interesse generale non riferite a singoli contribuenti a:

Esso disciplina le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria può fornire, su richiesta, consulenza giuridica in materia fiscale a soggetti collettivi, esclusi i singoli contribuenti.

Il provvedimento, accompagnato dalla Relazione illustrativa, rappresenta una parte integrante della più ampia riforma dei servizi di interpretazione forniti dall’amministrazione finanziaria, con particolare riferimento all’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la nuova disciplina degli interpelli.

Condizioni per accedere alla consulenza giuridica

La consulenza giuridica consiste nell’attività di chiarimento che l’Amministrazione finanziaria svolge, su richiesta, per fornire interpretazioni in merito a questioni fiscali di interesse generale, che non riguardano casi individuali o situazioni personali di singoli contribuenti.

Dunque, l’Amministrazione finanziaria non è tenuta a rispondere su istanze che abbiano per oggetto singole posizioni fiscali, anche se presentate da soggetti collettivi.

La finalità è rafforzare la certezza del diritto su problematiche interpretative che presentano una portata sistemica, contribuendo alla coerenza e uniformità dell’azione amministrativa.

Contenuto e requisiti dell’istanza di consulenza giuridica

Si legge nel decreto MEF del 24 giugno 2025 che, per essere presa in esame, la richiesta di consulenza deve contenere:

a) i dati anagrafici e i recapiti del soggetto proponente, nonché del suo rappresentante legale (se diverso);

b) una descrizione chiara, articolata e completa della questione fiscale di interesse generale, priva di riferimenti a casi specifici;

c) l’indicazione puntuale delle disposizioni tributarie coinvolte che generano incertezza interpretativa;

d) l’illustrazione della soluzione interpretativa proposta, accompagnata da una motivazione logico-giuridica coerente;

e) la sottoscrizione dell’istanza da parte del soggetto legittimato o di un delegato munito di idoneo mandato;

f) nel caso di rappresentanza, la documentazione attestante la procura o delega.

Se la richiesta viene presentata senza alcuni degli elementi fondamentali, in particolare quelli relativi alla normativa di riferimento, alla proposta interpretativa o alla firma, l’Amministrazione comunicherà al richiedente la necessità di regolarizzare il contenuto. Il soggetto ha a disposizione 30 giorni dal ricevimento dell’avviso per integrare l’istanza, pena la sua archiviazione.

È possibile allegare documenti integrativi a supporto della questione prospettata, purché non siano già disponibili agli archivi dell’Amministrazione.

Fase istruttoria

Dopo la presentazione della richiesta, l’Amministrazione finanziaria dispone di un periodo massimo di 120 giorni per fornire una risposta (il mese di agosto non è conteggiato in questo termine). Anche in questo caso, il decreto conferma quanto già stabilito dalla normativa di livello superiore: la presentazione dell’istanza non modifica le scadenze fiscali previste dalla legge, non influisce sul decorso dei termini di decadenza e non determina alcuna interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Inoltre, la risposta fornita dall’Amministrazione non è soggetta a impugnazione da parte del richiedente.

Qualora l’Amministrazione accerti che la domanda non è completa in relazione ai contenuti previsti, inviterà il soggetto proponente a fornire i dati o documenti mancanti. Il richiedente ha 30 giorni di tempo per integrare, a partire dalla ricezione della comunicazione.

Se il richiedente non trasmette quanto richiesto entro 60 giorni dalla notifica dell’invito, l’Amministrazione archivia la pratica per rinuncia implicita, senza ulteriori comunicazioni.

Una volta adottata, la risposta è trasmessa al soggetto istante e pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione competente, senza riferimenti a elementi identificativi o informazioni sensibili.

Casi in cui la richiesta viene dichiarata inammissibile

La richiesta di consulenza giuridica non può essere presa in esame quando ricorre una delle seguenti situazioni:

  1. la domanda è presentata da un soggetto che non rientra tra quelli espressamente abilitati a farlo, come indicato all’articolo 2, comma 2;
  2. l’istanza non contiene le informazioni minime richieste, come l’identificazione del richiedente o la descrizione della questione da esaminare;
  3. il quesito proposto si riferisce a situazioni individuali, concrete o personali, e non a temi di carattere generale;
  4. l’Amministrazione ha già fornito un’interpretazione ufficiale della questione tramite documenti di prassi (circolari, risoluzioni, FAQ, ecc.);
  5. il quesito è identico ad altri già presentati dallo stesso soggetto e già trattati.
  6. l’argomento dell’istanza è collegato a un soggetto che risulta già oggetto di controlli, accertamenti, ispezioni o verifiche fiscali.

Valore e limiti della risposta fornita dall’Amministrazione

L’interpretazione giuridica fornita a seguito della richiesta non ha effetto vincolante nei confronti dei contribuenti, né produce obblighi giuridici nei loro confronti. Essa rappresenta un orientamento interpretativo valido solo entro i confini della questione astratta e generale posta nell’istanza.

Dunque, la risposta ha valore informativo e interpretativo, e non produce effetti sostanziali sul piano processuale o fiscale.

NOTA BENE: La presentazione della richiesta non incide sul decorso dei termini previsti dalla normativa fiscale, né sospende né interrompe i termini di prescrizione o decadenza riferiti ad adempimenti, controlli o azioni da parte dell’Amministrazione.

La risposta ricevuta dal soggetto richiedente non può essere oggetto di ricorso o impugnazione, in quanto non costituisce un atto lesivo o provvedimento amministrativo in senso tecnico.

Disposizione transitoria

Le regole introdotte dal decreto 24 giugno 2025s i applicano esclusivamente alle istanze di consulenza giuridica presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione, sui siti istituzionali competenti, dei provvedimenti che definiscono:

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