Consulta: infondate le questioni di legittimità sull'indeducibilità dell'Irap

Pubblicato il 31 luglio 2009
Con ordinanza depositata ieri, la n. 258, la Consulta ha ritenuto manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, da alcune Commissioni tributarie provinciali, con riferimento all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sull'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali, sull'assunto che queste disposizioni contrastino con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. In particolare, quel di cui i giudici tributari dubitavano era la compatibilità dell'indeducibilità dell'Irap con riferimento all'art. 53 della Costituzione che espressamente riconosce il principio della capacità contributiva. Con la decisione, la Consulta, senza entrare nel merito della questione, ha ordinato la restituzione degli atti alle Commissioni perché operino una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

Eleonora Pergolari
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy