Consulta: ok alla confisca dei beni dei successori del mafioso

Pubblicato il 10 febbraio 2012 La Corte costituzionale, con sentenza n. 21 depositata lo scorso 9 febbraio 2012, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con riferimento all’articolo 2-ter, undicesimo comma, della Legge 31 maggio 1965, n. 575 contenente “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere” per asserita violazione degli articoli 24, primo comma, e 111 della Costituzione.

La norma contestata, introdotta nella legge con il pacchetto sicurezza del luglio 2008, è quella che dispone la confisca dei beni anche nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare ed entro il termine di cinque anni dal decesso del soggetto nei confronti del quale la misura potrebbe essere disposta. Per la Consulta, le peculiarità del procedimento di prevenzione vanno valutate alla luce della specifica ratio della confisca in esame, una ratio che ”comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al “circuito economico” di origine”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ISA 2024: approvate le modifiche

05/05/2025

Concordato preventivo biennale 2025-2026: online il software “Il tuo ISA 2025 CPB”

05/05/2025

Lavoro sportivo: pubblicato il terzo aggiornamento del mansionario

05/05/2025

Coniuge superstite e IMU: quando si è soggetti passivi d’imposta

05/05/2025

Aggressioni a docenti: maggiori tutele per il personale scolastico

05/05/2025

Dichiarazioni dei Redditi 2025: ok software per compilazione e controllo

05/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy