Consultazione prezzi di trasferimento, le osservazioni di Assonime

Pubblicato il 24 marzo 2018

E' scaricabile dal sito di Assonime il documento “Consultazioni 4-2018 - Risposta alla consultazione pubblica in materia di prezzi di trasferimento, relativamente all’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 110, comma 7, del TUIR e dall’art. 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973 ”.

In continuità con le indicazioni già espresse nel Rapporto di Giunta del 2014 (Gruppo di lavoro sulla fiscalità transnazionale. Prezzi di Trasferimento), l'Associazione di imprese per azioni avanza osservazioni e proposte per migliorare ulteriormente il rapporto tra Fisco e contribuente.

Nell'avviso della pubblicazione della Risposta alla consultazione, Assonime si dice lieta che le linee di azione proposte nel Rapporto siano state in buona parte recepite nei provvedimenti normativi medio tempore intervenuti e ora, più puntualmente, anche negli schemi di provvedimenti attuativi oggetto della Consultazione pubblica.

Nozione di comparabilità

Tra le criticità riscontrate quella sui profili soggettivi per l'identificazione dei soggetti comparabili.

Sarebbe necessario, spiega Assonime, disciplinare le modalità di identificazione dei soggetti comparabili avendo riguardo al loro fattore dimensionale nonché alla natura, nazionale o meno, del loro business anche, tra l’altro, in relazione allo svolgimento dell'attività sul mercato nazionale, europeo o internazionale.

Si osserva, infatti, la sistematica esclusione dai soggetti comparabili delle società che, per occasionali periodi di imposta anche di un solo anno, si presentano fisiologicamente in perdita.

Ma, se la perdita non sia espressione di un fenomeno patologico, ossia si dimostri ricorrente, l'esclusione dalla selezione non dovrebbe operare. Proprio di perdita ricorrente parla l'Ocse nelle linee guida: l’impresa indipendente non deve presentare perdite “ricorrenti” perché non può tollerare "perdite per un periodo di tempo indefinito”, pena la definitiva uscita dal mercato.

Non è chiaro se la distorsione derivi da una precisa scelta compiuta dai singoli uffici o da un problema generale di selezione automatica dei comparabili effettuata direttamente dal software, ma l’esclusione dall’analisi di tali soggetti può portare, com’è evidente, a risultati arbitrari e non in linea con il principio di libera concorrenza.

Il suggerimento: inserire nello schema di decreto un articolo riguardante l'"identificazione dei comparabili" che disciplini il tema a tutto campo, anche quindi per quanto concerne i profili soggettivi e temporali e questo anche nell'ottica, da un lato, di garantire maggiore certezza all'investitore – nazionale o estero – che voglia investire in Italia e, dall'altro, sul piano pratico, di scongiurare un aumento della litigiosità tra Fisco e contribuente su questi temi con la deleteria conseguenza di un eventuale aumento di contenzioso.

Sarebbe senz’altro di ausilio – proprio al fine di garantire maggiore certezza giuridica – l'inserimento espresso dell'obbligo in capo all’ufficio di motivare specificamente le ragioni, di fatto e di diritto, che hanno determinato la necessità di utilizzare comparabili diversi da quelli utilizzati dal contribuente.

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