Contabilità "informale" prova come le altre

Pubblicato il 11 gennaio 2010 Sul delitto di dichiarazione infedele – articolo 4 del Dlgs 74/2000 – la Sezione penale della Cassazione (sentenza 48148/2009, del 17 dicembre) dichiara che costituisce prova, nel processo a carico dell’imputato di quel reato, l’esibizione di documenti estranei alla contabilità del contribuente. Perciò, la cosiddetta “contabilità informale” tenuta dalla società assume il suo bel peso nel giudizio penale per evasione Irpeg ed Iva.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

Ferie non godute: sì a monetizzazione anche con licenziamento in tronco

08/08/2025

Riduzione contributiva artigiani e commercianti: via alle domande

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy