Contagio da Covid-19, obbligo di denuncia per il personale scolastico

Pubblicato il 21 maggio 2021

Il Ministero dell’Istruzione, con la nota 5 maggio 2021, n. 688, fornisce le istruzioni definite dall’Inail in merito all’ipotesi di contagio del personale scolastico e dei relativi obblighi di denuncia da parte dei dirigenti scolastici, nonché della copertura assicurativa di studenti ed insegnanti nei casi di infortunio occorso durante la didattica a distanza (DAD) o didattica digitale integrata (DDI).

Nello specifico, la responsabilità del datore di lavoro sorge nelle ipotesi di accertata violazione e inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro. Diversamente, il contagio in occasione di lavoro non determina la responsabilità automatica del dirigente.

In presenza di personale positivo al Covid-19 e della relativa certificazione medica di infortunio, il dirigente è obbligato a denunciare all’Inail i lavoratori positivi entro due giorni dalla notizia dell’infezione.

A tal proposito, l’Inail ha precisato che, ai fini della tutela assicurativa e del conseguente diritto all’indennizzo, bisognerà accertare l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti, in ordine al fatto che il contagio sia riconducibile allo svolgimento della prestazione lavorativa, negando, in tal modo, l’automaticità del criterio della c.d. “presunzione semplice”.

La violazione del suddetto obbligo di denuncia comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa.

In riferimento alla copertura assicurativa degli studenti, l’Istituto ha specificato l’inapplicabilità della tutela assicurativa per infortunio derivante da Covid-19 durante lo svolgimento delle attività scolastiche, fermo restando l’obbligo di denuncia in capo al dirigente scolastico.

Da ultimo, con riferimento allo svolgimento delle attività didattiche in DAD introdotte per limitare il diffondersi dell’infezione, l’Istituto ha specificato l’applicabilità della ordinaria copertura assicurativa, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, art.1, comma 3, n. 28 e art.4, comma 1, n. 5, in capo agli insegnanti e studenti.

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