Contanti non dichiarati in dogana: buona fede da escludere

Pubblicato il 15 ottobre 2025

A partire dagli anni ’90, la normativa sui trasferimenti di denaro contante oltre confine ha seguito un’evoluzione coerente, mantenendo costante l’obbligo di dichiarazione per importi superiori a 10.000 euro, anche nei rapporti con la Repubblica di San Marino.

Non possono essere invocati la buona fede o l’errore scusabile: la disciplina è chiara e conoscibile, mentre la sanzione per l’omessa dichiarazione resta pienamente legittima.

Contanti non dichiarati verso San Marino: nessuna scusante

Con l’ordinanza n. 27347 del 13 ottobre 2025, la Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile, si è pronunciata in materia di sanzioni amministrative per omessa dichiarazione di trasferimento di denaro contante oltre confine, chiarendo definitivamente che l’obbligo dichiarativo è sempre rimasto vigente, senza soluzione di continuità, anche nel periodo antecedente all’entrata in vigore del D.lgs. 195/2008.

La decisione consolida l’orientamento secondo cui la responsabilità per violazioni valutarie è oggettiva e non può essere esclusa da incertezze soggettive o interpretazioni personali della legge.

Il caso esaminato dalla Corte  

Il procedimento trae origine da un verbale redatto dalla Guardia di Finanza, che accertava il trasferimento di una somma in contanti pari a 405.000 euro oltre i confini nazionali verso la Repubblica di San Marino, senza che il soggetto avesse presentato la prescritta dichiarazione doganale prevista per l’esportazione di denaro contante.

A seguito dell’accertamento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) irrogava una sanzione amministrativa di 98.750 euro, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 195 del 2008, per violazione dell’art. 3 del medesimo decreto, relativo all’obbligo di dichiarazione dei trasferimenti transfrontalieri di denaro contante di importo superiore a 10.000 euro.

Il soggetto sanzionato, unitamente alla società di cui era rappresentante legale, proponeva opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria, sostenendo:

L’iter processuale  

Le decisioni dei giudici di merito  

Il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 2013, accoglieva l’opposizione, ritenendo che la libertà di circolazione dei capitali – garantita dalle convenzioni bilaterali tra l’Italia e il Paese estero di destinazione – escludesse l’applicabilità della sanzione.

La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Bologna nel 2019, che riconosceva la buona fede del trasgressore, valorizzando l’incertezza normativa sul punto.

Il ricorso del MEF in Cassazione  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione:

L’analisi della Corte di Cassazione  

1. Continuità dell’obbligo di dichiarazione  

La Suprema Corte, in primo luogo, ha chiarito che l’obbligo dichiarativo non ha subito alcuna interruzione tra la vigenza del D.l. 167/1990 e l’entrata in vigore del D.lgs. 195/2008.

Il Regolamento (CE) n. 1889/2005, entrato in vigore nel 2007, già imponeva ai cittadini europei di dichiarare alla dogana l’esportazione di contante oltre 10.000 euro, assicurando la piena continuità normativa.

Secondo la Corte, in altri termini, la disciplina dei controlli sui trasferimenti transfrontalieri di denaro contante si è evoluta in modo coerente e ininterrotto, perseguendo la finalità di contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Pertanto, l’argomento difensivo del vuoto normativo è stato ritenuto infondato.

2. L’esclusione della buona fede e dell’errore scusabile  

La Cassazione ha altresì esaminato il tema della buona fede sotto il profilo dell’art. 3 della Legge n. 689 del 1981, che disciplina la responsabilità nelle violazioni amministrative.

Secondo il principio generale, la violazione è imputabile anche a titolo di colpa, salvo che il trasgressore provi di aver agito senza alcuna colpa.

Nel caso di specie:

La Corte, richiamando precedenti conformi (Cass. civ., ord. n. 11568/2025; Cass. n. 11777/2020; Cass. n. 22605/2019), ha precisato che la buona fede non può essere invocata quando la norma è di agevole comprensione.

A partire dagli anni '90 e fino all'attualità - ha precisato la Cassazione - "il legislatore ha dettato delle disposizioni che, seguendo una traiettoria intrinsecamente coerente, sono espressione del canone secondo cui, per il denaro contante trasportato da ogni persona fisica che entra (prima nel territorio dello Stato e ora) nella Comunità o ne esce, va osservato il principio della dichiarazione obbligatoria".

3. Rilevanza dei principi europei  

Un passaggio rilevante dell’ordinanza riguarda il coordinamento con la normativa europea.

Il Regolamento (CE) n. 1889/2005, direttamente applicabile, ha introdotto per tutti i Paesi membri un regime uniforme di obbligo dichiarativo per somme pari o superiori a 10.000 euro, a fini di prevenzione e trasparenza.

Tale disposizione - evidenzia la Cassazione - ha valore immediatamente precettivo, e la successiva normativa nazionale (D.lgs. 195/2008) ne ha solo disciplinato gli aspetti procedurali e sanzionatori.

Le conclusioni della Corte di legittimità

La Corte di Cassazione, in definitiva, accogliendo il ricorso del Ministero ha:

Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha riaffermato che l’obbligo dichiarativo sul contante ha carattere permanente e che la sanzione amministrativa resta legittima anche per fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 195/2008.

Principi di diritto affermati  

La Corte di legittimità, nella propria disamina, sintetizza il proprio orientamento in tre principi fondamentali:

  1. Continuità normativa: l’obbligo di dichiarare il trasferimento di denaro contante superiore a 10.000 euro verso o da un Paese estero è rimasto invariato nel tempo.

  2. Buona fede inapplicabile: l’esimente della buona fede non può essere riconosciuta in presenza di norme chiare e conoscibili, anche in caso di mutamento normativo.

  3. Sanzione amministrativa proporzionata: la violazione dell’obbligo di dichiarazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell’importo non dichiarato, ai sensi dell’art. 9 D.lgs. 195/2008.

Obbligo di dichiarazione di contante

L’ordinanza n. 27347/2025 della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza che l’obbligo di dichiarazione dei trasferimenti di denaro contante oltre confine è costante, continuo e conoscibile. In tale contesto, ha inoltre confermato l’impossibilità di invocare la buona fede come scusante per l’omessa dichiarazione.

Per cittadini e operatori economici, il messaggio è chiaro: la gestione del contante in ambito transfrontaliero deve essere tracciabile e conforme, in ogni momento, alle norme nazionali ed europee.

L'ordinanza, in breve

Sintesi del caso Un soggetto veniva sanzionato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per aver trasferito 405.000 euro in contanti oltre i confini nazionali, senza presentare la dichiarazione doganale prevista. Il trasgressore sosteneva che, nel 2007, non esistesse un obbligo dichiarativo per effetto di un vuoto normativo e invocava la buona fede.
Questione dibattuta Se, nel periodo antecedente all’entrata in vigore del D.lgs. 195/2008, esistesse un obbligo di dichiarazione dei trasferimenti di denaro contante e se potesse essere riconosciuta la buona fede o l’errore scusabile in caso di incertezza normativa.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte ha affermato la continuità dell’obbligo di dichiarazione dal D.L. 167/1990 fino al D.lgs. 195/2008, escludendo l’esistenza di un vuoto normativo. Ha inoltre stabilito che la buona fede e l’errore scusabile non sono invocabili, poiché la normativa era chiara e conoscibile. La sanzione amministrativa irrogata dal MEF è stata ritenuta pienamente legittima.
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