Contenzioso tributario: no al contributo unificato per gli atti notificati prima del 6 luglio

Pubblicato il 21 agosto 2011 A partire dallo scorso 6 luglio anche le controversie tributarie sono soggette al pagamento del contributo unificato al posto dell'imposta di bollo. E' quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 37 del decreto legge 98/2011 ai sensi del quale “per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato» in base al valore della lite”.

In particolare, partendo dall'interpretazione testuale e ragionata della disposizione, occorre ritenere che l'applicazione del contributo unificato faccia riferimento ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e, quindi, al 6 luglio, e non al deposito del fascicolo presso le Commissioni tributarie.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Radiotelevisione Aeranti-Corallo - Accordo di rinnovo del 20/1/2026

04/02/2026

Radiotelevisione Aeranti-Corallo. Rinnovo Ccnl

04/02/2026

CCNL Servizi assistenziali Confcommercio - Comunicazione inserimento

04/02/2026

Lavoratori domestici: aggiornati i contributi

04/02/2026

Pescatori autonomi: contributi e retribuzioni nel 2026

04/02/2026

Bonus ZES unica anche per Marche e Umbria: come ottenere l'agevolazione

04/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy